Decisione (UE) 2015/1180 del Parlamento e del Consiglio dell'8 Luglio 2015 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (inondazioni in Romania, in Bulgaria e in Italia).

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea («Fondo») mira a consentire all'Unione di rispondere in maniera rapida, efficace e flessibile a situazioni di emergenza e a dimostrare la propria solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi.

(2)Il Fondo non deve superare il massimale annuo di 500 milioni di EUR (a prezzi 2011) come disposto all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)La Romania ha presentato due richieste di mobilitazione del Fondo in relazione a inondazioni.

(4)La Bulgaria ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a inondazioni.

(5)L'Italia ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a inondazioni.

(6)Occorre quindi mobilitare il Fondo per fornire un contributo finanziario pari a 66 505 850 EUR in relazione alle domande presentate dalla Romania, dalla Bulgaria e dall'Italia.

(7)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

Hanno adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2015, una somma pari a 66 505 850 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dall'8 luglio 2015.

Fatto a Strasburgo,l'8 Luglio 2015

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

M.SCHULZ

Per il Consiglio

Il Presidente

N.SCHMIT

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_192_R_0005

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