La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4,
considerando quanto segue:
(1)Con la decisione 2006/473/CE della Commissione (2), alcune circoscrizioni della provincia sudafricana di Northern Cape sono riconosciute come indenni da Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus).
(2)Sulla base delle informazioni presentate dal Sud Africa per quanto riguarda la circoscrizione di Gordonia, nella provincia di Northern Cape, e l'assenza di intercettazioni di Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) sugli agrumi provenienti da detta zona, sembra che la circoscrizione di Gordonia sia indenne da questo organismo nocivo. È pertanto opportuno riconoscere tale circoscrizione come indenne da Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus).
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2006/473/CE.
(4)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
All'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2006/473/CE, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)Sud Africa: Western Cape; Northern Cape: le circoscrizioni di Gordonia, Hartswater e Warrenton;».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 15 Luglio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_189_R_0007