Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 301,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 300 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce le regole circa la composizione del Comitato economico e sociale europeo.
(2)L'articolo 301 TFUE prevede che il Consiglio determini la composizione del Comitato economico e sociale europeo. Il numero dei membri non deve essere superiore a 350.
(3)L'attuale equilibrio nella composizione del Comitato economico e sociale europeo dovrebbe, nella misura del possibile, essere mantenuto, poiché è il risultato di diverse conferenze intergovernative.
(4)La presente decisione ha carattere transitorio in quanto adottata per affrontare una questione giuridica specifica, vale a dire la discrepanza tra il numero totale di membri del Comitato economico e sociale europeo risultante dalle diverse conferenze intergovernative e il numero massimo di membri stabilito dall'articolo 301 TFUE.
(5)La presente decisione è adottata nel contesto delle circostanze specifiche inerenti al Comitato economico e sociale europeo e non costituisce un precedente per la composizione delle istituzioni.
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Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_187_R_0009