Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 140, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (1), fissa tali tassi di conversione in vigore a decorrere dal 1o gennaio 1999.
(2)Conformemente all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003, la Lituania è uno Stato membro con deroga a norma della definizione di cui all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(3)Ai sensi della decisione 2014/509/UE del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativa all'adozione dell'euro da parte della Lituania il 1o gennaio 2015 (2), la Lituania soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la deroga a favore della Lituania è abolita a decorrere dal 1o gennaio 2015.
(4)L'introduzione dell'euro in Lituania rende necessaria l'adozione del tasso di conversione tra l'euro e il litas lituano. Tale tasso di conversione è fissato a 3,45280 litas per 1 EUR, corrispondente all'attuale tasso centrale del litas nel meccanismo di cambio (ERM II).
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2866/98,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2866/98, tra i tassi di conversione applicabili al lats lettone e al franco lussemburghese, è inserita la seguente riga:
«= 3,45280 litas lituani».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 Luglio 2014
Per il Consiglio
Il Presidente
S. GOZI
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_233_R_0004