Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC (1), in particolare l'articolo 9, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
(1)Il 7 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/740.
(2)Il 3 marzo 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2206 (2015), che prevede misure restrittive nei confronti delle persone e delle entità designate dal comitato del Consiglio di sicurezza istituito in virtù del punto 16 di tale risoluzione.
(3)Il 1o luglio 2015 il comitato del Consiglio di sicurezza istituito in virtù del punto 16 dell'UNSCR 2206 (2015) ha inserito sei persone nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive.
(4)I nominativi delle due persone elencate nell'allegato II della decisione (PESC) 2015/740 dovrebbero essere cancellati da tale allegato a motivo della relativa designazione da parte del comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU e dovrebbero pertanto essere aggiunti all'allegato I.
(5)È opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione (PESC) 2015/740,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato I della decisione (PESC) 2015/740 è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Nell'allegato II della decisione (PESC) 2015/740 sono cancellati i nominativi seguenti e le relative voci:
1.Santino DENG;
2.Peter GADET.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 9 Luglio 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
J.ASSELBORN
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_182_R_0008