Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/1120 della Commissione dell'8 Luglio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

vista la domanda presentata da Hellenic Petroleum SA a mezzo posta elettronica il 2 febbraio 2015,

considerando quanto segue:

I. FATTI

(1)Il 2 febbraio 2015 Hellenic Petroleum SA (di seguito «il richiedente») ha presentato alla Commissione una domanda ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), trasmessa alla Commissione a mezzo posta elettronica. Conformemente a tale domanda la Commissione è stata invitata a stabilire che le disposizioni della direttiva 2004/17/CE e le procedure di appalto previste in tale direttiva non si applicano alla prospezione di giacimenti petroliferi e di gas in Grecia.

(2)Il 23 dicembre 2014 lo stesso richiedente ha presentato una domanda ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE per quanto riguarda la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas, la produzione di petrolio e la produzione di gas in Grecia. La Commissione ha risposto l'8 gennaio 2015 indicando che la domanda era incompleta e di conseguenza, in conformità delle disposizioni dell'allegato IV, punto 1, terzo comma, della direttiva 2014/25/UE, il termine per l'adozione della decisione di esecuzione pertinente avrebbe avuto inizio il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle informazioni complete. Il richiedente ha ripresentato una domanda completa il 2 febbraio 2015. Tale domanda non contemplava tuttavia la produzione di petrolio e la produzione di gas, ma solo le attività di prospezione di giacimenti petroliferi e di gas.

(3)Con lettera del 5 marzo 2015 la Commissione ha informato la Grecia della domanda presentata a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/17/CE, e ha chiesto informazioni supplementari a tale Stato membro.

II.CONTESTO NORMATIVO

(4)Fino a quando non sarà abrogata, la direttiva 2004/17/CE si applica alle procedure di aggiudicazione di appalti riguardanti la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas, a meno che tale attività sia esentata a norma dell'articolo 30 di tale direttiva. Da un punto di vista procedurale, tuttavia, le disposizioni della direttiva 2014/25/UE si applicano alle richieste di esenzione, poiché le condizioni materiali per la concessione di un'esenzione rimangono invariate nella sostanza.

(5)Ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività di cui agli articoli da 3 a 7 di tale direttiva non sono soggetti alla stessa se nello Stato membro in cui è esercitata l'attività questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'esposizione diretta alla concorrenza è valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore in questione. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le disposizioni della legislazione dell'Unione in materia di apertura del mercato pertinente di cui all'allegato XI della direttiva 2004/17/CE. Ai sensi dell'allegato XI, punto G, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) costituisce la pertinente legislazione dell'Unione relativa all'apertura del mercato della ricerca ed estrazione di petrolio o di gas.

(6)La Grecia ha recepito (4) e applicato la direttiva 94/22/CE. Il mercato della ricerca ed estrazione di petrolio o di gas è pertanto considerato liberamente accessibile in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/17/CE.

(7)Ai fini della valutazione dell'esposizione dell'attività pertinente alla concorrenza diretta sui mercati oggetto della presente decisione, i criteri di cui tener conto sono la quota di mercato dei principali operatori e il grado di concentrazione sui predetti mercati.

(8)La presente decisione fa salva l'applicazione delle regole della concorrenza.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_182_R_0010

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