Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/1110 della Commissione dell'8 Luglio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 277 988 tonnellate di granturco (numero d'ordine 09.4131).

(2)L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato a 138 994 tonnellate il quantitativo del sottoperiodo n. 2 per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2015.

(3)I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 26 giugno 2015 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 3 luglio 2015 sono superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(4)È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 969/2006 per il periodo contingentale in corso.

(5)Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

1.Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 (numero d'ordine 09.4131), presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 26 giugno 2015 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 3 luglio 2015 si applica un coefficiente di attribuzione del 77,459146.

2.Per il periodo contingentale in corso, la presentazione di nuove domande di titoli nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 (numero d'ordine 09.4131) è sospesa a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 3 luglio 2015

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,l'8 Luglio 2015

Per la Commissione,

a nome del Presidente

Jerzy PLEWA

Direttore Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_181_R_0011

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
7962
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89288535
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 3.22.42.189