La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Croazia ha comunicato alla Commissione, entro il 31 gennaio 2015, le superfici identificate in conformità dell'articolo 57 bis, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 (2) che sono state restituite ad usi agricoli nell'anno civile 2014. La Croazia ha altresì comunicato il numero di diritti all'aiuto disponibili per gli agricoltori al 31 dicembre 2014 e l'importo residuo non speso della riserva nazionale speciale per lo sminamento a tale stessa data.
(2)A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Commissione ha successivamente calcolato gli importi da aggiungere, per gli anni civili dal 2015 in poi, ai massimali nazionali riportati nell'allegato II del suddetto regolamento per finanziare il sostegno da concedere per le superfici sminate nell'ambito dei regimi elencati nell'allegato I del suddetto regolamento. Tale incremento, aggiunto dal regolamento delegato (UE) 2015/851 della Commissione del 27 marzo 2015 (3) al massimale nazionale della Croazia riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, è pari a 700 000 EUR nel 2015.
(3)A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Commissione deve stabilire la percentuale da applicare a tale incremento, al fine di includere l'importo risultante nella riserva speciale per lo sminamento allo scopo di assegnare diritti all'aiuto alle superfici sminate. Tale percentuale è calcolata in base al rapporto tra il massimale per il regime di pagamento di base stabilito per il 2015 e il massimale nazionale fissato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 e senza tener conto dell'incremento aggiunto dal regolamento delegato (UE) 2015/851.
(4)Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2015 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri.
(5)Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4 del suddetto regolamento per il 2015 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento.
(6)Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento ridistributivo a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2015 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento.
(7)In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2015 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontano al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento.
(8)Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2015 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
(9)In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2015 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e in base alla percentuale massima del 2 % fissata nella medesima disposizione.
(10)Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2015 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_176_R_0004