Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/1083 della Commissione del 3 Luglio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nell'Unione. L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 prevede massimali mensili per il rilascio dei titoli d'importazione.

(2)I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 29 al 30 giugno 2015 per il mese di luglio 2015 sono superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). Occorre sospendere la presentazione di ulteriori domande per il mese di luglio 2015.

(3)Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

1.Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1918/2006 dal 29 al 30 giugno 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.La presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per il mese di luglio 2015 è sospesa a partire dal 1o luglio 2015.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 3 Luglio 2015

Per la Commissione,

a nome del Presidente

Jerzy PLEWA

Direttore Generale

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_175_R_0008

 

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