Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/1081 della Commissione del 3 Luglio 2015 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Russia.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.PROCEDURA

1.Apertura

(1)In data 8 ottobre 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati fogli di alluminio originari della Russia («la Russia» o «il paese interessato») mediante un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («l'avviso di apertura»).

(2)Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 25 agosto 2014 da AFM Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Alcomet AD, Eurofoil Luxembourg SA, Hydro Aluminium Rolled Products GmbH e Impol d.o.o. («i denunzianti») a nome di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di fogli di alluminio. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie del dumping praticato per questo prodotto e del conseguente notevole pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

(3)In data 4 ottobre 2014 la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 («il regolamento di base»), delle misure antidumping definitive in vigore sulle importazioni di fogli di alluminio originari del Brasile e della Repubblica popolare cinese («Cina»), mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3).

2.Parti interessate

(4)Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato ufficialmente dell'apertura dell'inchiesta i denunzianti, il produttore esportatore noto e le autorità russe, gli importatori noti, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati e li ha invitati a partecipare.

(5)Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(6)Le parti interessate hanno anche avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Nessuna di esse ha chiesto di essere sentita dai servizi della Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

3.Campionamento

(7)Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori esportatori della Russia

(8)Poiché tutta la produzione del prodotto in esame in Russia è effettuata da un gruppo di società, il gruppo Rusal, nell'avviso di apertura non è stato previsto alcun campionamento dei produttori esportatori.

Campionamento dei produttori dell'Unione

(9)Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite. Il campione era costituito da sei produttori dell'Unione e dalle loro società collegate, poiché all'inizio dell'inchiesta non era chiaro quale fosse la struttura interna dei gruppi riguardo alle funzioni di produzione e rivendita del prodotto in esame. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano più del 70 % della produzione totale dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione provvisorio è stato confermato. Il campione è considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_175_R_0006

 

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