La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La Svezia ha comunicato alla Commissione una misura volta a vietare l'immissione sul mercato di macchine per la preparazione di legna da ardere Hammars vedklipp 5,5 hk e Hammars vedklipp 7,5 hk fabbricate da Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo, Svezia.
(2)Le macchine per la preparazione di legna da ardere erano munite della marcatura CE, conformemente alla direttiva 2006/42/CE.
(3)Il motivo comunicato dalla Svezia per l'adozione della misura era la non conformità delle macchine per la preparazione di legna da ardere ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui ai punti 1.1.2 (principi d'integrazione della sicurezza) e 1.3.7 (elementi mobili) dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE: le macchine non sono infatti munite di ripari o dispositivi di protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili.
(4)La Commissione ha invitato la Hammars Verkstad AB a presentare le sue osservazioni in merito alla misura adottata dalla Svezia.
(5)La Hammars Verkstad ha risposto alla Commissione che il dispositivo per tagliare i tronchi che ha sostituito sia una sega che un apposito dispositivo spaccalegna presenta nel suo insieme un rischio di lesione per gli utilizzatori nettamente inferiore. La Commissione ha richiesto al fabbricante documenti giustificativi che comprovino l'argomento concernente la classificazione del rischio nell'ambito della valutazione di conformità svolta. Non è pervenuta alcuna risposta.
(6)L'esame delle prove fornite dalla Svezia dimostra che le macchine per la preparazione di legna da ardere Hammars vedklipp 5,5 hk e Hammars vedklipp 7,5 hk fabbricate da Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo, Svezia, non soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui alla direttiva 2006/42/CE e che tale mancata conformità comporta gravi rischi di lesione per gli utilizzatori. È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Svezia,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La misura adottata dalla Svezia di vietare l'immissione sul mercato delle macchine per la preparazione di legna da ardere Hammars vedklipp 5,5 hk e Hammars vedklipp 7,5 hk fabbricate da Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo, Svezia, è giustificata.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 2 Luglio 2015
Per la Commissione
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_175_R_0010