Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/1084 della Commissione del 18 Febbraio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione

dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (1), in particolare l'articolo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l'accordo») prevede la possibilità di riconoscere l'equivalenza delle misure sanitarie dopo che la parte esportatrice abbia dimostrato obiettivamente che le proprie misure conseguono il livello di protezione adeguato per la parte importatrice («le parti»).

(2)L'accordo è stato debitamente approvato con decisione 97/132/CE, la quale prevede altresì che le modifiche degli allegati dell'accordo derivanti dalle raccomandazioni del comitato di gestione misto siano adottate secondo la procedura di cui alla direttiva 72/462/CEE del Consiglio (2). La direttiva 72/462/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio (3). Il considerando 10 della direttiva 2004/68/CE dichiara che le norme in materia di sanità pubblica e di controlli ufficiali che si applicano alle carni e ai prodotti a base di carne a norma della direttiva 72/462/CEE sono state sostituite da quelle del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Lo stesso considerando dichiara inoltre che le altre norme della direttiva 72/462/CEE sono state sostituite dalla direttiva 2002/99/CE del Consiglio (5) e dalla direttiva 2004/68/CE.

(3)La Nuova Zelanda ha ristrutturato le proprie autorità competenti nel 2010, di modo che la nuova autorità competente è ora il ministero per le Industrie primarie. L'Unione ha proposto una leggera modifica della definizione dei ruoli degli Stati membri e della Commissione. Le parti hanno raccomandato di aggiornare l'allegato II dell'accordo per rispecchiare tali modifiche.

(4)Le parti hanno raccomandato di modificare le definizioni dei diversi status di equivalenza, in particolare a proposito dello status «Sì (1)» nel glossario dell'allegato V dell'accordo, con un rimando al modello di attestato di cui alla sezione 1, lettera a) dell'allegato VII dedicata alla certificazione. Le parti hanno anche inteso stabilire una base giuridica che permetta all'Unione di impiegare il sistema informatico integrato dell'Unione, istituito dalla decisione 2003/24/CE della Commissione (6) («TRACES»), per i certificati di importazione dei prodotti di equivalenza «Sì (1)» provenienti dalla Nuova Zelanda. Tale impiego permetterà un aggiornamento più rapido della certificazione, nonché l'ampliamento del ricorso alla certificazione elettronica. Le parti hanno inoltre raccomandato di includere le definizioni per il sistema TRACES e per il sistema elettronico E-cert della Nuova Zelanda, e di aggiornare le denominazioni di alcune malattie degli animali figuranti nel glossario dell'allegato V dell'accordo.

(5)La Nuova Zelanda ha effettuato una nuova valutazione dei rischi in rapporto all'importazione di sperma ed embrioni bovini, in base alla quale la malattia emorragica epizootica non è più considerata una malattia di rilievo per lo sperma bovino e la Nuova Zelanda ha abrogato le proprie condizioni d'importazione. Ha inoltre rivisto le condizioni relative alla febbre Q e alla diarrea virale bovina (di tipo II). Le parti hanno di conseguenza raccomandato di modificare nell'allegato V dell'accordo, alla sezione 1, il capitolo 1 «Sperma» e il capitolo 2 «Embrioni», nonché alla sezione 5 il capitolo 28 «Disposizioni varie sulla certificazione». Le parti hanno inoltre raccomandato di eliminare alla sezione 1, dal capitolo 1 «Sperma», le «azioni» precedentemente stabilite per le esportazioni dalla Nuova Zelanda nell'Unione, e di introdurre una nuova «azione» che esorta l'UE a considerare l'opportunità di verificare se l'analisi dello sperma alla ricerca della rinotracheite bovina infettiva (IBR) con la metodologia del test di reazione a catena della polimerasi (PCR), approvata dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), fornisca una garanzia equivalente allo status di indennità da tale malattia. È quindi opportuno modificare nell'allegato V dell'accordo le condizioni speciali di cui alla sezione 1, capitoli 1 e 2, e le correlate disposizioni relative alla certificazione di cui alla sezione 5, capitolo 28.

(6)Per quanto riguarda le api vive l'Unione ha adottato nuove norme in merito al riconoscimento di Stati membri o di loro regioni come indenni da varroasi delle api, con la conseguente applicazione di restrizioni degli scambi; queste colpiscono anche le importazioni dalla Nuova Zelanda, che non è indenne dalla malattia citata. Le parti hanno raccomandato di aggiungere all'allegato V dell'accordo, sezione 1, capitolo 3 «Animali vivi», per quanto riguarda «api vive, bombi, compreso germoplasma di api/bombi», colonna delle condizioni speciali, la restrizione all'esportazione negli Stati membri o nelle loro regioni figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione (7). L'Unione ha altresì modificato con la decisione 2010/270/UE della Commissione (8) le proprie condizioni d'importazione in relazione alla peste americana. Di conseguenza le parti hanno raccomandato di modificare anche, nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, il capitolo 28 «Disposizioni varie sulla certificazione».

(7)A fini di coerenza con l'allegato V dell'accordo, sezione 2, capitolo 4.B. «Carni fresche di pollame», le parti hanno concordato di modificare il titolo della sezione 2 dell'allegato V mediante l'inserimento dei termini «carni fresche» prima di «pollame».

(8)La Nuova Zelanda ha effettuato una valutazione dei rischi relativi alla sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) e ha modificato le proprie condizioni d'importazione per le carni suine. Le parti hanno raccomandato pertanto di inserire, nell'allegato V dell'accordo, sezione 2, capitolo 4.A. «Carni fresche», la PRRS tra le condizioni speciali in relazione alla «salute animale», suini da esportazione dall'Unione in Nuova Zelanda, e di stabilire gli attestati pertinenti nell'allegato V, sezione 5, capitolo 28.

(9)La Nuova Zelanda ha rivisto nel 2010 le proprie regole sulla manipolazione di cartoni nel settore dell'imballaggio delle carni. L'Unione ha valutato tali nuove norme e stabilito che sono equivalenti alla normativa dell'Unione. Le parti hanno pertanto concordato di conservare l'equivalenza e che non è necessario apportare modifiche all'allegato V dell'accordo.

(10)La Nuova Zelanda ha rivisto nel 2012 i propri sistemi di ispezione delle carni bovine, ovine e caprine. Le modifiche principali si riferiscono al trasferimento dei compiti di ispezione in relazione alla qualità delle carni all'operatore del settore alimentare, mentre la supervisione generale rimane in capo all'autorità competente. L'Unione ha valutato tali nuove norme e stabilito che sono equivalenti alla normativa dell'Unione. Le parti hanno pertanto concordato di conservare l'equivalenza e che non è necessario apportare modifiche all'allegato V dell'accordo.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_175_R_0009

 

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