Regolamento d’Esecuzione (UE) N. 848/2014 della Commissione del 4 Agosto 2014.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e la modifica di tale autorizzazione.

(2)A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'aminoacido L-valina. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)La domanda riguarda l'autorizzazione dell'aminoacido L-valina ottenuto da Corynebacterium glutamicum (KCCM 80058) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi alimentari».

(4)Dal parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») dell'8 ottobre 2013 (2) risulta che, nelle condizioni di impiego proposte, l'aminoacido L- valina ottenuto da Corynebacterium glutamicum non ha effetti dannosi sulla salute umana, sulla salute degli animali e sull'ambiente e che è considerato una fonte efficace di L-valina, aminoacido essenziale nell'alimentazione animale. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)Dalla valutazione della sostanza risulta che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'impiego di questa sostanza può essere pertanto autorizzato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)Il regolamento (CE) n. 403/2009 della Commissione (3) ha autorizzato l'aminoacido L-valina ottenuto da Escherichia coli. Al fine di assicurare la differenziazione degli additivi nel mangime finale, il loro numero di identificazione dovrebbe figurare sull'etichetta delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti unitamente al loro nome e alla quantità aggiunta.

(7)Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 403/2009. Poiché la modifica delle condizioni di autorizzazione non tocca aspetti relativi alla sicurezza, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire le scorte esistenti.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» è autorizzata quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 403/2009

Nella colonna 9 dell'allegato del regolamento (CE) n. 403/2009, è aggiunto il paragrafo seguente:

«Nel caso di dichiarazione volontaria dell'additivo sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, sono aggiunti i dati seguenti:

-Nome e numero di identificazione dell'additivo,

-Quantità di additivo aggiunta.»

Articolo 3

Misure transitorie

Le materie prime per mangimi e i mangimi composti di cui all'articolo 2 prodotti ed etichettati prima del 25 febbraio 2015 in conformità delle norme applicabili prima del 25 agosto 2014 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti. Per quanto riguarda i mangimi per animali da compagnia, il periodo per la produzione e l'etichettatura di cui alla prima frase termina il 25 agosto 2016.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno

degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 Agosto 2014

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_232_R_0006

 

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