Il Comitato per il Commercio,
visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra («l'accordo»), firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012, in particolare l'articolo 284, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 284 dell'accordo prevede che una parte possa chiedere la convocazione di un gruppo di esperti per esaminare una questione relativa al commercio e allo sviluppo sostenibile per la quale non è stata trovata una soluzione soddisfacente durante le consultazioni governative di cui all'articolo 283 dell'accordo.
(2)Nella sua prima riunione il comitato per il commercio approva un elenco di almeno 15 persone con competenze in questioni disciplinate dal titolo «Commercio e sviluppo sostenibile».
(3)Il comitato per il commercio ha l'autorità esclusiva di valutare e adottare decisioni, secondo quanto previsto nell'accordo, in merito a tutte le questioni che gli vengono sottoposte dagli organismi specializzati istituiti a norma del presente accordo,
Ha adottato la seguente decisione:
1.Gli elenchi delle persone che possono fungere da esperti ai fini dell'articolo 284 dell'accordo sono contenuti nell'allegato della presente decisione.
2.La presente decisione entra in vigore il 7 ottobre 2014
Fatto a Lima,il 16 Maggio 2014
Per il Comitato per il Commercio
Ministro del Commercio, dell'Industria e del Turismo della Colombia
Cecilia ÁLVAREZ-CORREA
Commissario per il Commercio della Commissione europea
Karel DE GUCHT
Ministro del Commercio Estero e del Turismo del Perù
Blanca Magali SILVA VELARDE-ÁLVAREZ
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_167_R_0011