Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il distacco di esperti può essere utile al segretariato generale del Consiglio («SGC») nel suo compito di assistere il Consiglio europeo e il Consiglio ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 235, paragrafo 4, e dell'articolo 240, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), in quanto permette all'SGC di beneficiare delle conoscenze ed esperienze professionali di alto livello di detti esperti, segnatamente nei settori in cui tale competenza non è immediatamente disponibile in seno all'SGC stesso.
(2)Lo scambio di esperienze e di conoscenze professionali in materia di politiche europee dovrebbe essere sostenuto mediante la temporanea assegnazione di esperti provenienti dai settori pubblici degli Stati membri (esperti nazionali distaccati — «END») o da organizzazioni intergovernative («OIG») pubbliche.
(3)Si prevede che, durante il loro distacco presso l'SGC, gli END acquisiranno conoscenze di cui si gioveranno nello svolgimento dei loro compiti nell'ambito di future presidenze del Consiglio.
(4)I diritti e gli obblighi degli esperti dovrebbero garantire che essi esercitino le proprie funzioni esclusivamente nell'interesse dell'SGC.
(5)Tenuto conto della natura temporanea del loro incarico e del loro statuto particolare, gli esperti non dovrebbero esercitare responsabilità che incombono all'SGC nell'esercizio delle sue prerogative di diritto pubblico definite dai trattati, salvo deroga prevista dalla presente decisione.
(6)È opportuno stabilire condizioni di impiego degli esperti e queste dovrebbero essere applicabili indipendentemente dall'origine degli stanziamenti di bilancio utilizzati per coprire le spese.
(7)Poiché il regime stabilito dalla presente decisione dovrebbe sostituire quello istituito con la decisione 2007/829/CE del Consiglio (1), è opportuno abrogare detta decisione, fermo restando che essa continuerà ad applicarsi a tutti i distacchi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente decisione.
(8)Il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («statuto»), in particolare le condizioni di lavoro, i congedi e il calcolo delle indennità di cui al suo allegato VII.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_163_R_0010