Decisione (UE, Euratom) 2015/998 del Consiglio e della Commissione del 21 Aprile 2015.

Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 8,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

vista l'approvazione del Consiglio accordata a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra («accordo»), è stato firmato il 16 giugno 2008, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)Le disposizioni commerciali contenute nell'accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente nella politica commerciale dell'Unione nei confronti di paesi terzi diversi da quelli dei Balcani occidentali.

(3)In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(4)In seguito alla firma dell'accordo, la Repubblica di Croazia ha aderito all'Unione europea il 1o luglio 2013. Per riflettere tale adesione, è necessario adeguare l'accordo in forma di protocollo.

(5)È opportuno approvare l'accordo,

Hanno adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Sono approvati, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, nonché i relativi allegati e protocolli, le dichiarazioni congiunte e la dichiarazione della Comunità accluse all'atto finale.

Tali testi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell'Unione, a effettuare la seguente notifica:

«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell'accordo si intendono fatti, se del caso, all'“Unione europea”.»

Articolo 3

1.La posizione che l'Unione o la Comunità europea dell'energia atomica devono adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione e di comitato di stabilizzazione e di associazione, se quest'ultimo agisce su delega del consiglio di associazione e di stabilizzazione, è determinata dal Consiglio, su proposta della Commissione o, se del caso, dalla Commissione, ciascuno ai sensi delle pertinenti disposizioni dei trattati.

2.Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto, per l'Unione, dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in funzione delle sue competenze ai sensi dei trattati e nella sua qualità di presidente del Consiglio «Affari esteri». Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi del suo regolamento interno.

3.La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e di associazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è presa caso per caso dal Consiglio o dalla Commissione, ciascuno ai sensi delle pertinenti disposizioni dei trattati.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate, a nome dell'Unione europea, a depositare l'atto di approvazione di cui all'articolo 134 dell'accordo. Il presidente della Commissione deposita tale atto di approvazione a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo,il 21 Aprile 2015

Per il Consiglio

Il Presidente

E. RINKĒVIČS

Fatto a Bruxelles,il 30 Aprile 2015

Per la Commissione

Il Presidente

J.C. JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_164_R_0003

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