Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/1013 della Commissione del 25 Giugno 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (1), in particolare l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, e l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1277/2005 (3) della Commissione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005 nel settore dei precursori di droghe. Sia il regolamento (CE) n. 273/2004 sia il regolamento (CE) n. 111/2005 sono stati modificati a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1277/2005 per conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione a norma degli articoli 290 e 291 del trattato. Le nuove norme dovrebbero pertanto essere adottate conformemente ai nuovi poteri conferiti.

(2)Sebbene il regolamento (CE) n. 273/2004 riguardi il commercio interno e il regolamento (CE) n. 111/2005 il commercio internazionale, molte disposizioni sono comuni a entrambi i regolamenti. Ai fini della coerenza è giustificato adottare un unico atto di esecuzione per entrambi i regolamenti.

(3)Per garantire la certezza del diritto e l'applicazione coerente delle disposizioni del presente regolamento, è necessario definire la nozione di «locali commerciali».

(4)Le disposizioni esistenti relative alle norme procedurali per la concessione di licenze, alla procedura e al formato per la trasmissione delle informazioni necessarie ai fini del controllo del commercio, nonché al formato e al trattamento delle autorizzazioni di importazione e di esportazione hanno dimostrato la loro efficacia e dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi, nella sostanza e nel contenuto, in forza del presente regolamento.

(5)Le norme procedurali per la concessione della registrazione ad operatori e utilizzatori, quali definite nel regolamento (CE) n. 273/2004 e nel regolamento (CE) n. 111/2005, dovrebbero rispecchiare le norme per la concessione delle licenze.

(6)Al fine di garantire la qualità e la coerenza dei dati e di evitare duplicazioni delle informazioni inserite nella banca dati europea sui precursori di droghe, è opportuno che ogni Stato membro istituisca un punto di contatto unico per la trasmissione delle informazioni alla banca dati. Tali informazioni dovrebbero essere fornite senza indebiti ritardi. Le informazioni relative a una licenza o a una registrazione dovrebbero contenere gli elementi necessari a identificare l'operatore o l'utilizzatore titolare della licenza o della registrazione, così come le sostanze in questione. L'accesso alle informazioni dovrebbe essere limitato al minimo necessario per l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche.

(7)Le disposizioni transitorie dovrebbero consentire l'uso dei moduli cartacei rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni precedenti fino ad esaurimento delle scorte di detti moduli.

(8)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei precursori di droghe.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_162_R_0005

 

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