Il Consiglio d’Associazione Ue-Ucraina,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 463, paragrafo 3, e l'articolo 465, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 486 dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o novembre 2014.
(2)A norma dell'articolo 461, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo.
(3)A norma dell'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione.
(4)A norma dell'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato di associazione deve riunirsi in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
(5)Al fine di garantire un'attuazione agevole e tempestiva della parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito, il Consiglio di associazione dovrebbe delegare il potere di aggiornare o modificare gli allegati di tale accordo che si riferiscono ai capi 1, 2, 3, 5, 6 e 8 del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Il Consiglio di associazione delega il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono ai capi 1 (allegati I-C e I-D dell'accordo), 2 (allegato II dell'accordo) e 3, 5, 6 e 8 del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles,il 15 Dicembre 2014
Per il Consiglio d’Associazione
Il Presidente
F.MOGHERINI
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_158_R_0002