La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. Taluni Stati membri hanno chiesto una nuova deroga nazionale e numerose modifiche alle deroghe autorizzate.
(2)Tali deroghe devono essere autorizzate.
(3)Visto che l'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, devono pertanto essere adottati, è opportuno, per ragioni di chiarezza, sostituire integralmente tali sezioni.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE.
(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto delle merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Gli Stati membri elencati in allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui al medesimo allegato concernenti il trasporto di merci pericolose nel loro territorio.
Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.
Articolo 2
L'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 17 Giugno 2015
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_157_R_0015