Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/919 della Commissione del 12 Giugno 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.

(2)Il Belgio ha comunicato che il centro di ispezione Flight Care presso il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Bruxelles-Zaventem è stato chiuso. La Danimarca ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliero Greenland Port 1 presso il porto di Aalborg 1 è stato chiuso. La Germania ha comunicato che il centro di ispezione Burchardkai presso il posto d'ispezione frontaliero del porto di Amburgo (Hamburg Hafen) è stato chiuso. Occorre quindi modificare di conseguenza gli elenchi delle voci relative a tali Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)La Germania ha comunicato che è stato aggiunto un nuovo centro d'ispezione al posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Brema e i Paesi Bassi hanno comunicato che è stato aggiunto un nuovo centro d'ispezione al posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Amsterdam. Occorre quindi modificare di conseguenza gli elenchi delle voci relative a tali Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(4)La Grecia, l'Italia, la Lettonia e il Regno Unito hanno comunicato che è opportuno modificare le voci relative ai posti d'ispezione frontalieri presso Idomeni in Grecia, Roma-Fiumicino in Italia, Riga (Airport) e Riga (BFT) in Lettonia e Gatwick nel Regno Unito, nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(5)La Spagna ha comunicato che è opportuno sopprimere un centro d'ispezione presso il porto di Vigo dall'elenco delle voci per tale Stato membro e sospendere due centri d'ispezione presso tale porto. I Paesi Bassi hanno comunicato che è opportuno sopprimere un centro d'ispezione a Vlissingen dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. Il Regno Unito ha comunicato che è opportuno sopprimere il posto d'ispezione frontaliero di Manston dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. È quindi opportuno modificare di conseguenza gli elenchi delle voci riguardanti tali Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(6)L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (Traces).

(7)In seguito alle comunicazioni dell'Italia e dei Paesi Bassi, occorre apportare alcune modifiche per questi Stati membri all'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema Traces, di cui all'allegato II della decisione 2009/821/CE.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 12 Giugno 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_149_R_0005

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