La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»).
(2)L'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE descrive le aree dei paesi terzi per le quali l'introduzione dei prodotti nell'Unione è soggetta a restrizioni per ragioni di polizia sanitaria e alle quali si applica la regionalizzazione. La parte 2 di tale allegato contiene un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione dei prodotti è autorizzata a condizione che questi ultimi siano stati sottoposti al trattamento pertinente, quale definito nella parte 4 di tale allegato.
(3)Il Canada figura nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE in quanto paese terzo dal quale sono autorizzate le importazioni e il transito nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti dall'intero territorio o da determinate parti di esso. La regionalizzazione del Canada è stata riconosciuta con la decisione 2007/777/CE come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/204 della Commissione (3) a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nella provincia della British Columbia. La decisione 2007/777/CE stabilisce che l'introduzione nell'Unione dei prodotti provenienti dall'area colpita può essere autorizzata a condizione che detti prodotti siano stati sottoposti al trattamento «D» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE («trattamento D»).
(4)Il Canada ha confermato la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI nel pollame nella provincia dell'Ontario nel mese di aprile 2015. Alla luce di tale nuovo focolaio, le autorità veterinarie del Canada hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite dei prodotti interessati destinati a essere introdotti nell'Unione in provenienza dall'intero territorio del Canada. Il Canada ha inoltre attuato una politica di abbattimento totale per contrastare l'HPAI e limitarne la diffusione.
(5)Un accordo tra l'Unione e il Canada (4) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di malattie nell'Unione o in Canada («l'accordo»).
(6)A causa della comparsa di un nuovo focolaio di HPAI nella provincia dell'Ontario in Canada, i prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti dalle parti della suddetta provincia che le autorità veterinarie del Canada hanno sottoposto a restrizioni, dovrebbero essere soggetti quanto meno al «trattamento D» al fine di impedire l'introduzione nell'Unione del virus HPAI.
(7)In relazione ai focolai di HPAI nella British Columbia, la regionalizzazione del territorio del Canada è stata riconosciuta anche nel regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (5), come modificato dai regolamenti di esecuzione della Commissione(UE) 2015/198 (6) e (UE) 2015/908 (7) per le importazioni di determinati prodotti a base di pollame che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento.
(8)Per ragioni di coerenza, la descrizione dei territori di cui all'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE dovrebbe fare riferimento alla regionalizzazione quale descritta nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in funzione delle date di cui alle colonne 6A e 6B di detta tabella.
(9)È pertanto opportuno modificare l'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE.
(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,l'11 Giugno 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_148_R_0009