La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,
considerando quanto segue:
(1)Anoplophora glabripennis (Motschulsky), di seguito «l'organismo specificato», è un organismo nocivo elencato all'allegato I, parte A, sezione I, punto 4.1, della direttiva 2000/29/CE quale organismo nocivo di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione.
(2)Dall'adozione della decisione 2005/829/CE della Commissione (2) l'Austria, la Germania, la Francia, l'Italia, i Paesi bassi e il Regno Unito hanno riferito sempre più frequentemente in merito a diversi focolai e alla presenza dell'organismo specificato. È pertanto opportuno adottare misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del suddetto organismo specificato.
(3)Date le analogie tra l'organismo specificato e Anoplophora chinensis (Forster), è opportuno prevedere misure analoghe a quelle stabilite dalla decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione (3), tranne nei casi in cui la biologia dell'organismo specificato richiede un approccio diverso. In particolare, poiché è probabile che l'organismo specificato infesti le parti delle piante dalle quali si ottiene il legname, è necessario prevedere requisiti per il legname e il materiale di imballaggio di legno.
(4)Inoltre, le attuali conoscenze scientifiche consentono di identificare le piante che potrebbero ospitare l'organismo specificato. Pertanto, ai fini della certezza del diritto, è opportuno specificare le piante ospiti che sono oggetto della presente decisione.
(5)Per motivi di chiarezza è inoltre opportuno specificare le condizioni alle quali gli Stati membri possono decidere di non abbattere le piante specificate intorno alle piante infestate.
(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_146_R_0006