Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.
(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE.
(3)Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
(4)È opportuno proseguire la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE, che comprende la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, inclusi i migranti dei paesi terzi.
(5)Il protocollo 31 dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2014.
(6)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo,l'8 Giugno 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
D.REIZNIECE-OZOLA
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_146_R_0004