Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/887 della Commissione del 9 Giugno 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (1), che modifica la direttiva 93/12/CEE del Consiglio e in particolare l'articolo 7 quater, paragrafo 6,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

considerando quanto segue:

(1)Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE stabiliscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Le disposizioni degli articoli 7 ter e 7 quater e dell'allegato IV della direttiva 98/70/CE sono simili alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(2)Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.

(3)La Commissione può stabilire che un regime volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un regime volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

(4)Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(5)Il regime «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» è stato riconosciuto dalla decisione di esecuzione 2012/427/UE (3) della Commissione per una serie specifica di colture. Il 30 giugno 2014 il regime ha presentato alla Commissione la richiesta di riconoscimento di una serie estesa di colture. Il regime aggiornato copre tutti i cereali e i semi oleosi prodotti nel nord della Gran Bretagna fino al primo punto di consegna di queste colture. Il regime riconosciuto dovrebbe essere reso disponibile sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE.

(6)Dalla valutazione del regime «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» risulta che esso risponda adeguatamente ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE, nonché applicando al primo punto di consegna di queste colture una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE. Il regime fornisce dati accurati su due elementi necessari ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, in particolare l'area geografica da cui provengono le colture e i cambiamenti su base annuale delle emissioni di anidride carbonica a seguito della modifica della destinazione dei terreni. Una piccola percentuale dei partecipanti al regime non risponde ai criteri di sostenibilità per parte del proprio terreno. Il regime indica lo status di conformità completa o parziale del suolo dei suoi iscritti nella propria banca dati di controllo dei membri e mostra la conformità delle partite ai criteri di sostenibilità sullo Scottish Quality Crops passport.

(7)Dalla valutazione del regime «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» risulta che esso risponda a standard adeguati di affidabilità, trasparenza e audit indipendente.

(8)La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal regime «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited». Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE.

(9)È necessario pertanto abrogare la decisione di esecuzione 2012/427/UE che riconosce il regime per un numero più limitato di colture.

(10)Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Il regime volontario «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» (in seguito «il regime»), che il 30 giugno 2014 ha presentato alla Commissione una domanda di riconoscimento di un numero esteso di colture, dimostra mediante il proprio Scottish Quality Crops passport che le partite di materie prime rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE.

Il regime contiene dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda i cambiamenti su base annuale delle emissioni di anidride carbonica a seguito della modifica della destinazione dei terreni (e l ) di cui al punto 1 della parte C dell'allegato IV della direttiva 98/70/CE e al punto 1 della parte C dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE, che si dimostra essere pari a zero, e l'area geografica a cui si fa riferimento al punto 6 della parte C dell'allegato IV della direttiva 98/70/CE e al punto 6 della parte C dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE.

Il regime può essere utilizzato fino al primo punto di consegna per le partite interessate dalla verifica di conformità all'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione, eventualmente apportate al contenuto del regime successivamente all'adozione della medesima, sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate al fine di stabilire se il regime continui a rispondere adeguatamente ai criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Qualora venga chiaramente dimostrato che il regime in questione non ha applicato elementi considerati determinanti ai fini della presente decisione, o in caso di grave violazione strutturale di tali elementi, la Commissione può revocare la presente decisione.

Articolo 3

La decisione di esecuzione 2012/427/UE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,il 9 Giugno 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_144_R_0004

 

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