La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (1), in particolare l'articolo 4 quater,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 4 quater della direttiva 2009/101/CE prevede che la Commissione adotti le specifiche tecniche e le procedure per il sistema di interconnessione dei registri istituito dalla direttiva stessa.
(2)Il sistema di interconnessione dei registri deve essere utilizzato anche per adempiere a certi requisiti stabiliti dalla direttiva 89/666/CEE del Consiglio (2) e dalla direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(3)Per istituire il sistema di interconnessione dei registri è necessario definire e adottare specifiche tecniche e procedure che garantiscano condizioni uniformi di esecuzione del sistema, tenendo conto al tempo stesso delle differenze nelle caratteristiche tecniche dei registri degli Stati membri.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sull'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Le specifiche tecniche e le procedure per il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE figurano in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,l'8 Giugno 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_144_R_0001