Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)È possibile migliorare efficacemente la sicurezza (safety) marittima, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo riducendo drasticamente la presenza nelle acque dell'Unione di navi inferiori alle norme, applicando rigidamente le convenzioni, i codici e le risoluzioni internazionali pertinenti.
(2)La responsabilità del controllo della conformità delle navi alle norme internazionali in materia di sicurezza, della prevenzione dell'inquinamento e delle condizioni di vita e di lavoro a bordo ricade principalmente sullo Stato di bandiera, mentre è di competenza della compagnia della nave mantenerne le condizioni e le dotazioni, dopo la visita di controllo, per conformarsi ai requisiti stabiliti dalle convenzioni ad essa applicabili. In vari Stati di bandiera, tuttavia, l'attuazione e l'applicazione di tali norme internazionali sono risultate gravemente carenti.
(3)È pertanto necessario, come seconda linea difensiva contro il trasporto marittimo inferiore alle norme, che il controllo della conformità alle norme internazionali in materia di sicurezza, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo sia garantito anche dagli Stati di approdo, pur riconoscendo che le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo non costituiscono una visita di controllo e che le relative schede non sono certificati di navigabilità. Un approccio armonizzato all'efficace applicazione di tali norme internazionali da parte degli Stati membri costieri dell'Unione nei confronti delle navi che transitano in acque soggette alla loro giurisdizione e che utilizzano i loro porti dovrebbe evitare distorsioni della concorrenza.
(4)La direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) definisce il regime dell'Unione del controllo da parte dello Stato di approdo, riformulando e consolidando la precedente normativa dell'Unione in questo ambito, in vigore dal 1995. Il regime dell'Unione si basa sulla struttura preesistente del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo («PMOU»), firmato a Parigi il 26 gennaio 1982.
(5)Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione, la direttiva 2009/16/CE introduce efficacemente alcuni strumenti, procedure e attività del PMOU nel campo di applicazione del diritto dell'Unione. In virtù della direttiva 2009/16/CE alcune decisioni adottate dall'organismo competente del PMOU diventano vincolanti per gli Stati membri dell'Unione.
(6)Il Comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo (PSCC) del PMOU terrà la sua 48a sessione dal 18 al 22 maggio 2015. In occasione di tale sessione, è previsto che il PSCC decida su talune questioni che hanno un effetto giuridico diretto sulla direttiva 2009/16/CE.
(7)È previsto che il PSCC esamini e, successivamente, adotti le statistiche sulle ispezioni aggiornate al 2014, comprese le nuove liste delle prestazioni — bianca, grigia e nera — degli Stati di bandiera e l'elenco delle prestazioni per gli organismi riconosciuti che saranno utilizzati a fini identificativi a partire dal 1o luglio 2015. Poiché le statistiche sulle ispezioni del PMOU sono fondamentali per l'attuazione del regime di ispezione istituito dalla direttiva 2009/16/CE, è opportuno che gli Stati membri, a nome dell'Unione, sostengano la loro adozione.
(8)È altresì previsto che il PSCC esamini e, successivamente, adotti l'impegno regionale e il calcolo di una quota equa ai sensi dell'allegato 11 del PMOU. Data l'importanza di un'equa ripartizione dell'impegno di ispezione tra gli Stati membri e del fatto che ogni Stato membro contribuisca equamente al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione come stabilito dall'articolo 5 della direttiva 2009/16/CE, è auspicabile che gli Stati membri, a nome dell'Unione, sostengano tali azioni del PSCC.
(9)È altresì previsto che il PSCC confermi i tassi medi di fermi e carenze. Tenendo conto del regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione (2) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1205/2012 della Commissione (3), è opportuno che gli Stati membri, a nome dell'Unione, sostengano la loro adozione.
(10)Inoltre, è previsto che il PSCC discuta i moduli relativi al seguito dato ai fermi e le procedure in caso di mancato riciclaggio di una nave come convenuto, e prenda in considerazione una modifica alle procedure e agli orientamenti del PMOU. Tenendo conto dell'importanza di un sistema di fermo, rifiuto di accesso e seguito dato alle ispezioni efficace, proporzionato e dissuasivo a norma degli articoli 16, 19 e 21 della direttiva 2009/16/CE, gli Stati membri, a nome dell'Unione, dovrebbero opporsi alla proposta al punto 2.6 degli orientamenti modificati di cui all'allegato II del documento PSCC48/4.3.8, che riguarda un divieto definitivo e permanente nei confronti di imbarcazioni, anziché un divieto temporaneo, in quanto tale proposta non è conforme alla direttiva 2009/16/CE.
(11)A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la posizione da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, deve essere adottata con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_142_R_0005