La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 889/2008 (2), in via eccezionale e a determinate condizioni, in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al 31 dicembre 2014 possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane.
(2)L'elaborazione di norme armonizzate a livello unionale in materia di produzione biologica per il pollame giovane risulta complessa a causa della notevole varietà dei punti di vista sulle prescrizioni tecniche. Al fine di lasciare più tempo per l'elaborazione delle modalità di produzione biologica delle pollastrelle, è opportuno prorogare per tre anni la norma eccezionale che consente l'utilizzo di pollastrelle non biologiche.
(3)L'articolo 43 del regolamento (CE) n. 889/2008 consente, in via eccezionale per gli anni civili 2012, 2013 e 2014, l'impiego di mangimi proteici non biologici in una percentuale massima del 5 % per le specie suine e avicole.
(4)L'offerta di proteine biologiche sul mercato dell'Unione non è stata sufficiente in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame allevati in aziende biologiche. La produzione di colture proteiche biologiche è ancora in ritardo rispetto alla domanda. È pertanto opportuno prorogare in via eccezionale la possibilità di usare mangimi proteici non biologici in proporzioni limitate per un periodo di tempo limitato.
(5)Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:
(1)all'articolo 42, lettera b), la data «31 dicembre 2014» è sostituita da «31 dicembre 2017»;
(2)all'articolo 43, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per gli anni civili 2015, 2016 e 2017.»
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 Luglio 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_230_R_0003