Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Il 12 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio (3). La relazione concludeva che, in termini generali, il regolamento funziona correttamente ma che, al fine di rafforzare l'efficace gestione delle procedure d'insolvenza transfrontaliere, sarebbe auspicabile migliorare l'applicazione di alcune sue disposizioni. Poiché tale regolamento è stato modificato diverse volte e poiché si rivelano necessari ulteriori modifiche, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione.
(2)L'Unione ha stabilito l'obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(3)Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci. L'adozione del presente regolamento è necessaria al raggiungimento di tale obiettivo che rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 81 del trattato.
(4)Le attività delle imprese presentano in maniera crescente implicazioni transfrontaliere e dipendono pertanto sempre più da norme di diritto dell'Unione. Anche l'insolvenza di tali imprese incide sul corretto funzionamento del mercato interno ed è necessario un atto dell'Unione che imponga di coordinare i provvedimenti da prendere in merito al patrimonio del debitore insolvente.
(5)È necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro all'altro nell'intento di ottenere una posizione giuridica più favorevole a danno della massa dei creditori («forum shopping»).
(6)È opportuno che il presente regolamento includa disposizioni in materia di competenza ad aprire procedure d'insolvenza e ad avviare azioni che derivano direttamente da procedure d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente. Il presente regolamento dovrebbe altresì contenere disposizioni relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse nell'ambito di tali procedure, nonché disposizioni relative alla legge applicabile alle procedure d'insolvenza. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme sul coordinamento delle procedure d'insolvenza relative allo stesso debitore o a più membri dello stesso gruppo di società.
(7)I fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini e le azioni ad essi relative sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). È opportuno che tali procedure siano disciplinate dal presente regolamento. L'interpretazione del presente regolamento dovrebbe colmare, per quanto possibile, le lacune normative tra i due strumenti. Tuttavia, il semplice fatto che una procedura nazionale non sia elencata nell'allegato A del presente regolamento non dovrebbe implicare che essa sia disciplinata dal regolamento (UE) n. 1215/2012.
(8)Allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure d'insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero parte di un provvedimento dell'Unione vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri.
(9)È opportuno che il presente regolamento si applichi alle procedure di insolvenza che rispettano le condizioni ivi fissate, indipendentemente dal fatto che il debitore sia una persona fisica o giuridica, un professionista o un privato. L'allegato A contiene l'elenco tassativo di tali procedure di insolvenza. Con riguardo alle procedure nazionali contenute nell'allegato A, si dovrebbe applicare il presente regolamento senza che i giudici di un altro Stato membro debbano procedere all'ulteriore esame del rispetto delle condizioni ivi stabilite. Le procedure di insolvenza nazionali che non figurano nell'elenco di cui all'allegato A non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento.
(10)È opportuno estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento a procedure che promuovono il salvataggio delle società economicamente valide ma che si trovano in difficoltà economiche e che danno una seconda opportunità agli imprenditori. In particolare, il regolamento dovrebbe essere esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase in cui sussiste soltanto una probabilità di insolvenza, nonché alle procedure per cui il debitore mantiene un controllo totale o parziale dei suoi beni e affari. Dovrebbe essere esteso anche alle procedure di remissione del debito o di adeguamento del debito con riguardo ai consumatori e ai lavoratori autonomi, ad esempio mediante riduzione dell'importo che deve essere versato dal debitore o proroga del termine concesso a quest'ultimo. Non comportando necessariamente la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza, è opportuno che tali procedure siano disciplinate dal presente regolamento se si svolgono sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice. Con «controllo» si dovrebbe intendere, in questo contesto, anche le situazioni in cui il giudice interviene esclusivamente se adito su ricorso di un creditore o di altre parti interessate.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0002