La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).
(2)Lo ioduro di potassio e lo iodato di calcio anidro sono stati autorizzati a tempo indeterminato dalla direttiva 70/524/CEE modificata dal regolamento (CE) n. 1459/2005 della Commissione (3). Detti prodotti sono stati successivamente inseriti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di rivalutazione dello ioduro di potassio e dello iodato di calcio anidro quali additivi per mangimi per tutte le specie animali. È stata inoltre presentata una domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, per la rivalutazione dello iodato di calcio anidro in forma di granuli rivestiti per tutte le specie animali. Per le tre componenti dello iodio è stato richiesto che gli additivi fossero classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4)Nel pareri pubblicati il 19 maggio 2014 (4) (5) (6) (7) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, lo ioduro di potassio, lo iodato di calcio anidro e lo iodato di calcio anidro in granuli rivestiti non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull'ambiente.
(5)L'Autorità ha inoltre concluso che lo ioduro di potassio, lo iodato di calcio anidro e lo iodato di calcio anidro in granuli rivestiti sono fonti efficaci di iodio nelle rispettive specie bersaglio e che non presentano rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(6)Dalla valutazione dello ioduro di potassio, dello iodato di calcio anidro e dello iodato di calcio anidro in granuli rivestiti emerge che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze e preparati, secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
(7)Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'immediata applicazione delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dello ioduro di potassio e dello iodato di calcio anidro, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_137_R_0001