La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 110, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della politica agricola comune (PAC). Per l'applicazione di questo quadro, è necessario stabilire norme che assicurino una valutazione esaustiva e periodica dei progressi compiuti, dell'efficacia e dell'efficienza della politica agricola comune in relazione agli obiettivi. Per consentire agli Stati membri e alla Commissione di istituire un quadro coerente di monitoraggio e valutazione, è opportuno stabilire una serie di indicatori comuni quali previsti all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
(2)Gli indicatori devono essere correlati alla struttura e agli obiettivi della PAC e basarsi su elementi misurabili. Pertanto, al fine di consentire la valutazione della PAC a tutti i livelli è opportuno stabilire diversi tipi di indicatori. Gli indicatori di impatto devono rispecchiare i principali obiettivi comuni della PAC come stabilito dall'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Per ciascuno dei principali obiettivi comuni è possibile identificare obiettivi più specifici, per i quali devono stabilirsi indicatori di risultato. Gli obiettivi specifici comprendono i redditi agricoli e le fluttuazioni del reddito agricolo, il miglioramento della competitività del settore agricolo, la stabilità del mercato, le aspettative dei consumatori, la fornitura di beni pubblici e la protezione dell'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e il mantenimento di un'agricoltura diversificata, nonché gli obiettivi specifici definiti per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), vale a dire le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Inoltre, l'attuazione degli strumenti della PAC deve essere monitorata sulla base degli indicatori di prodotto che sono in grado di rispecchiare tale livello operativo della PAC.
(3)È importante garantire che il quadro di monitoraggio e valutazione possa essere utilizzato dagli Stati membri e dalla Commissione in modo efficiente e in tempo utile. Pertanto, è opportuno disporre che gli Stati membri trasmettano le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione della PAC entro i termini stabiliti dai regolamenti pertinenti. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi, la Commissione deve, nei limiti del possibile, utilizzare le informazioni già a sua disposizione.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Indicatori
Gli indicatori che consentono di valutare il progresso, l'efficienza e l'efficacia della politica agricola comune (PAC) in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 devono essere misurabili. Tali indicatori comprendono:
a)indicatori di impatto, come specificato nella sezione 1 dell'allegato del presente regolamento, che rispecchiano i settori per i quali si prevede un'influenza della PAC;
b)indicatori di risultato, come specificato nella sezione 2 dell'allegato del presente regolamento, che rispecchiano i principali risultati del:
i)regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
ii)regolamento (UE) n. 1306/2013;
iii)regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); nonché del
iv)regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
c)indicatori di prodotto, come specificato nella sezione 3 dell'allegato del presente regolamento, che rispecchiano l'attuazione dei relativi strumenti della PAC;
d)indicatori di contesto, come specificato nella sezione 4 dell'allegato del presente regolamento, che rispecchiano aspetti rilevanti delle tendenze generali legate al contesto che potrebbero influire sull'attuazione, sui risultati e sulle prestazioni della PAC.
Gli indicatori di risultato, di prodotto e di contesto rilevanti per il monitoraggio e la valutazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono definiti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (5).
Articolo 2
Comunicazione di informazioni
1.Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni della PAC entro i termini di presentazione delle relazioni e di comunicazione delle informazioni relative al funzionamento degli strumenti della PAC previsti nei regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013. Tali informazioni sono precise e affidabili.
2.Ai fini dell'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione, la Commissione utilizza, per quanto possibile, le informazioni seguenti, che sono già state rese disponibili dagli Stati membri mediante gli strumenti per lo scambio di informazioni esistenti:
a)informazioni, comunicazioni e relazioni messe a disposizione della Commissione in relazione all'attuazione degli strumenti che operano nell'ambito della PAC e all'attuazione della legislazione pertinente dell'Unione in materia ambientale;
b)informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti;
c)informazioni rese disponibili a Eurostat.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 Luglio 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_230_R_0001