La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 102,
considerando quanto segue:
(1)Il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) non dovrebbe essere compromesso a causa del mancato rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. Conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito «FEAMP») è subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. Il mancato rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della PCP.
(2)L'articolo 83, paragrafo 1, e l'articolo 142, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) definiscono le condizioni alle quali può essere imposta, rispettivamente, l'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti. In base a questi due articoli, le norme specifiche del FEAMP possono stabilire basi specifiche per l'interruzione e la sospensione dei pagamenti dovute all'inosservanza delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca.
(3)Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti, se uno Stato membro non ha adempiuto i propri obblighi nell'ambito della PCP o se la Commissione dispone di prove che lascino supporre tale inosservanza, la Commissione è autorizzata, a titolo precauzionale, a interrompere i termini di pagamento a norma dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 508/2014.
(4)Oltre all'interruzione dei termini di pagamento e onde evitare il rischio di erogare fondi per spese non ammissibili, la Commissione è autorizzata, a norma dell'articolo 101 del regolamento (UE) n. 508/2014, a sospendere i pagamenti in caso di grave inosservanza delle norme della PCP.
(5)Le conseguenze finanziarie imposte agli Stati membri che non rispettino le norme della PCP dovrebbero essere proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla ripetizione dell'inosservanza.
(6)Al fine di garantire la certezza del diritto per gli Stati membri che attuano programmi operativi nell'ambito del FEAMP, è necessario definire i casi di inosservanza delle norme della PCP essenziali per la conservazione delle risorse biologiche marine che possono comportare l'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti in conformità del regolamento (UE) n. 508/2014. Tali casi sono definiti ai fini del regolamento (UE) n. 508/2014 e dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1380/2013, fatte salve eventuali altre sanzioni imposte dalle norme della PCP.
(7)Dovrebbero essere definiti gravi i casi di inosservanza di norme della PCP essenziali per la conservazione delle risorse biologiche marine nei quali lo Stato membro non abbia adottato le misure necessarie per porre rimedio alla situazione che comporta un'interruzione dei termini di pagamento.
(8)Prima dell'interruzione o della sospensione dei pagamenti, la Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 101, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014 intesi a specificare ulteriormente l'inosservanza dello Stato membro agli obblighi ad esso imposti dalle norme della PCP che può incidere sulla spesa per la quale è chiesto il pagamento intermedio.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_135_R_0003