Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/843 della Commissione del 28 Maggio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 51 e l'articolo 54, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento.

(2)A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2014 occorre tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2013 e il 15 ottobre 2014, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2).

(3)A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento, devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2014, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o aggiungerlo agli stessi.

(4)La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 30 aprile 2015, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.

(5)Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.

(6)Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti da questi presentati.

(7)Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (3), gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione contabile. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei mesi suddetti del 2014 è stata effettuata al di là dei termini regolamentari. Occorre pertanto che la presente decisione stabilisca le riduzioni corrispondenti.

(8)La Commissione, a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti mensili nella contabilizzazione delle spese per l'esercizio finanziario 2014 per inosservanza dei massimali o dei termini di pagamento. Nell'adottare la presente decisione, la Commissione dovrebbe tener conto degli importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere ulteriormente esaminati, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(9)Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta, oppure nel termine di otto anni se il recupero è portato dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero delle irregolarità dovrebbero essere per il 50 % a carico dello Stato membro. A norma dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri sono tenuti a dichiarare nei conti annuali le conseguenze finanziarie che sono a loro carico in applicazione del paragrafo 2 del suddetto articolo. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti ad usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero nel 2015. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione decide in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.

(10)A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione devono essere inclusi nei conti annuali ai sensi dell'articolo 29, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.

(11)A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'UE le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2014.

Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

Per l'esercizio finanziario 2014 i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAGA, riportati nell'allegato II, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.

Articolo 3

La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 28 Maggio 2015

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_134_R_0004

 

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