La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) istituisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione delimita ed elenca determinate zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone di Estonia, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia.
(2)Tra marzo e maggio 2015 sono pervenute tre notifiche di casi di peste suina africana nei cinghiali dalla Polonia, nel comune (gmina) di Narewka, e dall'Estonia, nel comune (vald) di Rannu e in quello di Viljandi, nella zona soggetta a restrizioni di cui alla parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(3)L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione del rischio rappresentato dalla situazione zoosanitaria in Polonia e in Estonia. Al fine di concentrarsi sulle misure di lotta alla peste suina africana e di prevenirne la propagazione nonché di prevenire inutili turbative degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ingiustificate barriere agli scambi commerciali, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE in considerazione dell'attuale situazione zoosanitaria per quanto riguarda tale malattia in Polonia ed Estonia.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 22 Maggio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_129_R_0008