Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 34,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, congiuntamente all'articolo 6, paragrafo 7,
vista la proposta del Consiglio di vigilanza e in consultazione con le autorità nazionali competenti,
considerando quanto segue:
(1)Il regime relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE) è stabilito dalla Decisione BCE/2004/3 (2).
(2)Le autorità nazionali competenti possono trovarsi in possesso di documenti della Banca centrale europea in conseguenza del dovere di assistere la BCE, di cooperare in buona fede e di scambiare informazioni con essa ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. L'esercizio dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE e l'efficace funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico possono essere ostacolati se la BCE non è consultata sull'ambito di applicazione dell'accesso ai propri documenti in possesso delle autorità nazionali competenti o, in alternativa, se le istanze di accesso a tali documenti non sono ad essa deferite. Pertanto, le istanze di accesso a tali documenti dovrebbero essere deferite alla BCE, o questa dovrebbe essere consultata prima di qualsiasi decisione in merito alla divulgazione,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione:
1)per «documento» e «documento della BCE» si intende qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) elaborato o posseduto dalla BCE e relativo alle sue politiche, attività o decisioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013;
2)«autorità nazionale competente» (ANC) ha il medesimo significato di cui al punto 2 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Tale definizione fa salve le disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono taluni compiti di vigilanza a una banca centrale nazionale (BCN) non designata come ANC. In relazione a tali disposizioni, il riferimento nella presente decisione ad una ANC va altresì inteso come riferimento alla BCN, relativamente ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti.
Articolo 2
Documenti detenuti dalle ANC
Qualora riceva una istanza di accesso ad un documento della BCE che è in suo possesso, un'ANC, prima di assumere una decisione circa la divulgazione, consulta la BCE in merito all'ambito di applicazione dell'accesso, a meno che risulti chiaro che il documento debba o non debba essere divulgato.
In alternativa, l'ANC può deferire l'istanza alla BCE.
Articolo 3
Efficacia
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.
Articolo 4
Destinatari
Le ANC sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Francoforte sul Meno,il 27 Marzo 2015
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_128_R_0011