La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (2), in particolare, l'articolo 3,
considerando quanto segue:
A.PROCEDIMENTO PRECEDENTE
(1)In conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1225/2009, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»).
(2)L'inchiesta iniziale è stata limitata a un campione di produttori esportatori cinesi conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009.
(3)Il Consiglio ha istituito per le società incluse nel campione aliquote individuali del dazio sulle importazioni di piastrelle di ceramica che vanno dal 26,3 % al 36,5 %. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono stati inclusi nel campione è stata fissata un'aliquota del 30,6 %. Un elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono stati inseriti nel campione è contenuto nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011. Inoltre, è stata istituita un'aliquota a livello nazionale del 69,7 % sulle importazioni di piastrelle di ceramica dalle società cinesi che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta.
(4)L'elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 567/2012 (3).
(5)L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 prevede che, qualora un produttore di piastrelle di ceramica nella RPC fornisca elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
1)Non ha esportato piastrelle di ceramica originarie della RPC verso l'Unione nel corso del periodo dell'inchiesta che va dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2010;
2)Non è collegato a nessun esportatore o produttore assoggettato alle misure antidumping istituite da tale regolamento; e
3)Na effettivamente esportato le merci in esame nell'Unione o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione solamente successivamente alla fine del periodo dell'inchiesta, ossia dopo il 31 marzo 2010;
l'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento può essere modificato al fine di assegnare al nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato e che non sono state inserite nel campione, vale a dire un'aliquota media ponderata del dazio pari al 30,6 %.
B.RICHIESTE DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
(6)Un produttore esportatore della RPC («il richiedente») sosteneva di soddisfare tutti e tre i criteri di cui al considerando 4 e che pertanto dovesse essergli assegnata la stessa aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Al fine di dimostrare la fondatezza della sua affermazione, ha fornito le risposte al questionario e elementi di prova.
(7)La Commissione europea ha esaminato gli elementi di prova e ha concluso che il richiedente soddisfa i suddetti tre criteri e che potrebbe pertanto essere considerato un nuovo produttore esportatore.
(8)Di conseguenza, è opportuno che il richiedente venga aggiunto alle società di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011, e che gli venga attribuita un'aliquota del dazio pari al 30,6 %.
(9)Il richiedente e l'industria dell'Unione sono stati informati dei risultati dell'inchiesta e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
(10)Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
La seguente società è aggiunta all'elenco di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n.917/2011:
Società
Codice addizionale TARIC
«Everstone Industry (Qingdao) Co., Ltd.
B998»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 19 Maggio 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_124_R_0003