Decisione (UE) 2015/773 del Consiglio dell'11 Maggio 2015 che istituisce un comitato per la protezione sociale e che abroga la decisione 2004/689/CE.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 160,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)Nella comunicazione «Una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale» del 14 luglio 1999 la Commissione ha formulato suggerimenti in merito al rafforzamento della cooperazione nel settore della protezione sociale, in particolare mediante l'istituzione di un gruppo di funzionari di alto livello.

(2)Nella risoluzione del 16 febbraio 2000 il Parlamento europeo ha accolto con favore la comunicazione della Commissione e l'istituzione di tale gruppo.

(3)Nelle conclusioni del 17 dicembre 1999 sul rafforzamento della cooperazione per modernizzare e migliorare la protezione sociale (1), il Consiglio ha appoggiato la proposta della Commissione di definire un meccanismo per rafforzare la cooperazione, mediante l'intervento di un gruppo di funzionari di alto livello, volto all'attuazione di tale azione. Il Consiglio ha sottolineato che questo tipo di cooperazione dovrebbe abbracciare tutte le forme di protezione sociale e, se necessario, aiutare gli Stati membri a migliorare e a rafforzare i rispettivi sistemi di protezione sociale secondo le loro priorità nazionali. Inoltre, esso ha ricordato la competenza degli Stati membri per l'organizzazione e il finanziamento della protezione sociale e ha approvato i quattro obiettivi generali individuati dalla Commissione nel contesto della sfida globale relativa alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, vale a dire: rendere il lavoro proficuo offrendo un reddito sicuro, garantire la sicurezza e la sostenibilità dei regimi pensionistici, promuovere l'integrazione sociale e garantire un'assistenza sanitaria di elevata qualità e sostenibile. Ha sottolineato altresì che la parità tra donne e uomini deve costituire una dominante in tutte le attività volte a realizzare i quattro obiettivi. Il Consiglio infine ha riconosciuto che gli aspetti riguardanti il finanziamento sono comuni a tutti gli obiettivi.

(4)Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 è stata riconosciuta l'importanza della protezione sociale per l'ulteriore sviluppo e la modernizzazione di uno stato sociale attivo e dinamico in Europa e si è invitato il Consiglio a rafforzare la cooperazione tra Stati membri mediante uno scambio di esperienze e buone prassi, con l'ausilio di reti d'informazione perfezionate.

(5)A Nizza e nelle successive riunioni il Consiglio europeo ha regolarmente sostenuto il lavoro svolto dal comitato per la protezione sociale nel promuovere e rafforzare lo scambio e il coordinamento a livello dell'Unione delle politiche in materia di protezione sociale.

(6)Il comitato per la protezione sociale istituito dalla decisione 2000/436/CE del Consiglio (2), abrogata e sostituita dalla decisione 2004/689/CE del Consiglio (3), ha chiaramente dimostrato la propria utilità come organo consultivo sia del Consiglio sia della Commissione e ha contribuito attivamente allo sviluppo del metodo di coordinamento aperto (MCA), quale definito dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Il parere del comitato per la protezione sociale «Rilancio del metodo di coordinamento aperto in campo sociale nel contesto di Europa 2020», approvato dal Consiglio il 17 giugno 2011, riafferma la validità degli obiettivi e degli strumenti dell'MCA sociale. È opportuno che il ruolo del comitato nell'ambito dell'MCA si rispecchi nella presente decisione.

(7)Nelle conclusioni del 27 e 28 giugno 2013 il Consiglio europeo ha affermato che la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria dovrebbe essere rafforzata. Innanzitutto è importante monitorare meglio e prendere in considerazione la situazione sociale e del mercato del lavoro in seno all'Unione economica e monetaria, in particolare utilizzando gli opportuni indicatori sociali e dell'occupazione nell'ambito del semestre europeo. È altresì importante assicurare un migliore coordinamento delle politiche occupazionali e sociali pur rispettando pienamente le competenze nazionali.

(8)Nelle conclusioni del 24 e 25 ottobre 2013 il Consiglio europeo ha stabilito che il coordinamento delle politiche economiche, occupazionali e sociali sarà ulteriormente potenziato secondo le procedure esistenti, pur nel pieno rispetto delle competenze nazionali. Il Consiglio europeo ritiene che ciò richieda maggiore impegno per rafforzare la cooperazione tra le diverse formazioni del Consiglio, al fine di assicurare la coerenza di tali politiche in linea con i comuni obiettivi.

(9)È opportuno che la presente decisione rispecchi lo sviluppo del semestre europeo e il ruolo del comitato stesso in tale processo. In particolare, il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (4) prevede che il comitato economico e finanziario, il comitato di politica economica, il comitato per l'occupazione e il comitato per la protezione sociale debbano essere consultati nell'ambito del semestre europeo laddove opportuno. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce che gli esami approfonditi debbano tenere conto, ove opportuno, delle raccomandazioni o degli inviti rivolti dal Consiglio agli Stati membri. Esso prevede inoltre che un piano d'azione correttivo per ogni Stato membro per il quale sia stata avviata una procedura per gli squilibri eccessivi debba tenere conto dell'impatto economico e sociale delle azioni politiche e debba essere coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti in materia di occupazione.

(10)È opportuno che il comitato e gli organi dell'Unione impegnati nel coordinamento delle politiche sociali ed economiche, in particolare il comitato per l'occupazione, il comitato economico e finanziario e il comitato di politica economica, operino in stretta collaborazione. Se del caso e ove convenuto di comune accordo tra i comitati interessati, la cooperazione del comitato con il comitato per l'occupazione, il comitato economico e finanziario e il comitato di politica economica può includere l'organizzazione di riunioni congiunte, in particolare nel contesto dei rispettivi ruoli dei comitati nell'ambito del semestre europeo.

Nb:Per visionare il file integrale cliccare sul link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_121_R_0006

 

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