La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la convenzione monetaria del 17 dicembre 2009 tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (di seguito la «convenzione monetaria») lo Stato della Città del Vaticano è tenuto ad applicare i testi giuridici e normativi dell'Unione relativi alle banconote e monete in euro, alla prevenzione del riciclaggio di denaro, alla frode e alla falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, alle medaglie e gettoni, nonché all'obbligo di comunicazione di dati statistici. I testi giuridici e normativi in questione sono elencati nell'allegato della convenzione.
(2)La Commissione deve modificare ogni anno l'allegato della convenzione monetaria per tener conto di nuovi pertinenti atti giuridici e norme dell'UE e delle modifiche introdotte negli atti vigenti.
(3)È opportuno che la modifica dell'allegato della convenzione monetaria tenga anche conto dei testi giuridici e normativi che sono stati abrogati.
(4)L'allegato della convenzione monetaria deve quindi essere modificato di conseguenza,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 12 Maggio 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_120_R_0008