Decisione del Consiglio del 23 Luglio 2014.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo tra la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat (l'«accordo del 1966») è stato firmato il 19 dicembre 1966 ed è entrato in vigore il 7 agosto 1967.

(2)L'accordo del 1966 garantiva il reciproco accesso a Danimarca, Norvegia e Svezia per l'esercizio della pesca nella zona entro le quattro miglia nautiche dalle loro linee di base nello Skagerrak e nel Kattegat. Esso stabiliva altresì che, per tali attività di pesca, la zona in questione fosse considerata alto mare e, in quanto tale, soggetta alla giurisdizione dello Stato di bandiera in questioni come il controllo.

(3)Dall'adesione della Danimarca e della Svezia all'Unione, rispettivamente nel 1973 e nel 1995, l'Unione è divenuta responsabile della gestione dell'accordo del 1966 per conto di questi due Stati membri.

(4)Il 29 luglio 2009, il ministero degli Esteri norvegese ha notificato alla Danimarca, depositario dell'accordo del 1966, l'intenzione di porre fine all'accordo del 1966 con una formale denuncia ai sensi di tale accordo e, pertanto, l'accordo del 1966 è giunto a scadenza il 7 agosto 2012.

(5)Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, un nuovo accordo con il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat.

(6)In seguito a tali negoziati, l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese (l'«accordo») è stato siglato il 24 ottobre 2013.

(7)È opportuno firmare l'accordo.

(8)Per garantire alle navi dell'Unione la continuità dell'accesso per l'esercizio della pesca, l'accordo dovrebbe essere applicato in via provvisoria per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese, con riserva della sua conclusione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'accordo è applicato in via provvisoria per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della firma (1), in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 Luglio 2014

Per il Consiglio

Il Presidente

S. GOZI

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