Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/746 della Commissione dell'11 Maggio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 24, paragrafo 4, l'articolo 27, paragrafo 1, e l'articolo 45, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1236/2010 istituisce una serie di misure specifiche di controllo volte a monitorare le attività di pesca dell'Unione nella zona della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) e integra le misure di controllo previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (2).

(2)Le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 sono state adottate con il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 della Commissione (3).

(3)Nella sua riunione annuale del novembre 2013 la NEAFC ha adottato la raccomandazione 9:2014 che modifica l'articolo 22 e gli allegati XV e XVI del regime relativi ai moduli di controllo e ai modelli di rapporto di ispezione dello Stato di approdo. Nel corso della stessa riunione annuale la NEAFC ha adottato le raccomandazioni 12:2014, 13:2014 e 14:2014 che modificano l'allegato IX del regime relativo ai formati e ai protocolli per lo scambio dei dati, nonché la raccomandazione 16:2014 che modifica l'appendice 1 dell'allegato IX del regime relativa al trattamento riservato dei dati elettronici. Nella sua riunione annuale del novembre 2014 la NEAFC ha adottato la raccomandazione 16:2015 che modifica l'appendice 2 dell'allegato II del regime relativa ai codici per i principali tipi di attrezzi. Nel corso della stessa riunione la NEAFC ha adottato la raccomandazione 12:2015 che modifica la raccomandazione 9:2014 relativamente agli articoli 22 e 23 e agli allegati XV e XVI del regime per quanto riguarda i moduli di controllo dello Stato di approdo.

(4)A norma degli articoli 12 e 15 della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale, approvata con decisione 1981/608/CEE del Consiglio (4), le raccomandazioni 12:2014, 13:2014, 14:2014 e 16:2014 sono entrate in vigore il 7 febbraio 2014 e la raccomandazione 16:2015 è entrata in vigore il 6 febbraio 2015.

(5)Conformemente alle sue disposizioni, la raccomandazione 9:2014, quale modificata dalla raccomandazione 12:2015, entrerà in vigore il 1o luglio 2015.

(6)È necessario recepire tali raccomandazioni nel diritto dell'Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è così modificato:

1)all'articolo 12, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)il modulo PSC 1 è utilizzato quando la nave trasporta le proprie catture;

b)il modulo PSC 2 è utilizzato quando la nave effettua operazioni di trasbordo (le informazioni relative alle catture devono essere fornite separatamente per ciascuna nave cedente).»,

2)l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1.Quando effettua la notifica preliminare a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010, lo Stato membro di bandiera compila la parte B del modulo PSC riportato nell'allegato VIII.

2.Quando effettua la notifica preliminare a norma dell'articolo 25, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1236/2010, lo Stato membro di approdo compila la parte C del modulo PSC riportato nell'allegato VIII.,

3)all'articolo 16 la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I formati per lo scambio di dati e i sistemi di comunicazione dei dati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010, da utilizzare per la trasmissione di rapporti e informazioni al segretariato della NEAFC, sono conformi alle norme generali fissate nell'allegato X;»,

4)l'allegato VIII è sostituito dall'allegato 1 del presente regolamento,

5)l'allegato IX è sostituito dall'allegato 2 del presente regolamento,

6)l'allegato X è così modificato:

a)il titolo è sostituito dal seguente:

b)la parte B è sostituita dall'allegato 3 del presente regolamento;

c)nella parte D.2, la lettera b) è sostituita dall'allegato 4 del presente regolamento;

d)nella parte D.2 è aggiunta una nuova lettera c) il cui testo figura nell'allegato 5 del presente regolamento,

7)l'allegato XI è così modificato:

a)la parte C è sostituita dall'allegato 6 del presente regolamento;

b)è aggiunta una nuova parte G il cui testo figura nell'allegato 7 del presente regolamento,

8)l'allegato XII è sostituito dall'allegato 8 del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafi 1, 2, 4, 5 e paragrafo 7, lettera b), si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,l'11 Maggio 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_119_R_0002

 

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