Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione dell'8 Maggio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Le norme radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (2) assegnano la banda di frequenza 1 452-1 492 MHz ai servizi fissi e mobili (fatta eccezione per il servizio di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili), di radiodiffusione e di radiodiffusione via satellite su base co-primaria nella regione 1, che comprende l'Unione. Esse limitano l'uso della banda da parte del servizio di radiodiffusione e di radiodiffusione via satellite alla trasmissione audio digitale (DAB).

(2)L'Accordo speciale di Maastricht del 2002, modificato nel 2007 (3), istituisce il quadro di riferimento tecnico e normativo per la diffusione del DAB terrestre (T-DAB) nella banda 1 452-1 479,5 MHz nei paesi firmatari, inclusi tutti gli Stati membri. Esso stabilisce inoltre le procedure relative al coordinamento transfrontaliero fra i servizi T-DAB e i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.

(3)La decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio inteso a identificare entro il 2015 almeno 1 200 MHz di spettro idonei alla banda larga senza fili nell'Unione, compreso lo spettro già in uso, sulla base dell'inventario dello spettro.

(4)La banda 1 452-1 492 MHz è stata designata per essere usata nella radiodiffusione negli Stati membri, ma il suo uso è stato alquanto limitato. La relazione della Commissione relativa all'inventario dello spettro radio definito nell'ambito del programma strategico in materia di spettro radio (5) conclude che tale banda nell'Unione è sottoutilizzata e che dovrebbe essere riassegnata ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in linea con l'obiettivo del suddetto programma strategico. I sistemi di radiodiffusione terrestre esistenti dovrebbero essere protetti nel lungo termine, anche qualora le relative autorizzazioni siano rinnovate.

(5)Nel suo parere sulle sfide strategiche che l'Europa deve affrontare per quanto riguarda le crescenti necessità di spettro per la banda larga senza fili (6), il gruppo «Politica dello spettro radio» ha raccomandato che la Commissione consideri l'adozione di misure complementari per promuovere ulteriormente l'uso della banda 1 452-1 492 MHz per un downlink aggiuntivo, consentendo nel contempo agli Stati membri di destinare parte di tale banda ad altri usi, come la radiodiffusione.

(6)Il 19 marzo 2014, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione sullo spettro radio, la Commissione ha conferito alla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT») un mandato inteso a elaborare condizioni tecniche armonizzate per la banda 1 452-1 492 MHz relativamente ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione.

(7)Il 28 novembre 2014, facendo seguito a tale mandato, la CEPT ha pubblicato la relazione 54, nella quale propone di armonizzare la banda 1 452-1 492 MHz per l'uso del downlink supplementare nella banda larga senza fili, consentendo nel contempo agli Stati membri di adeguare parti della banda (come 1 452-1 479,5 MHz) alle specificità nazionali per la radiodiffusione terrestre. Il downlink supplementare consiste nell'uso esclusivamente in downlink per mezzo del quale lo spettro della banda è usato per la trasmissione unidirezionale della stazione di base che eroga servizi di comunicazione elettronica, in abbinamento con l'uso dello spettro in un'altra banda di frequenza.

(8)L'uso armonizzato solo in downlink della banda 1 452-1 492 MHz per i servizi di comunicazione elettronica senza fili a banda larga nell'Unione è importante per affrontare l'asimmetria del traffico dati rafforzando la capacità di downlink di un sistema a banda larga senza fili. Tenuto conto inoltre del principio della neutralità della tecnologia e dei servizi, esso agevola anche la coesistenza con i servizi di radiodiffusione terrestre già esistenti nella stessa banda, che possono non essere conformi alle condizioni tecniche stabilite dalla presente decisione. Gli Stati membri dovrebbero quindi assegnare la banda su base non esclusiva a tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica e garantire la coesistenza dei servizi secondo le specificità nazionali e in linea con gli accordi internazionali.

(9)La fornitura di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nella banda 1 452-1 492 MHz dovrebbe essere basata su un accordo di ripartizione armonizzata del canale e condizioni tecniche minime comuni (meno rigorose) per promuovere il mercato unico, ridurre le interferenze dannose e garantire il coordinamento delle frequenze.

(10)Le condizioni tecniche e i principi comuni sono necessari per garantire la coesistenza e un'adeguata protezione fra i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e i servizi T-DAB nella banda 1 452-1 492 MHz nonché fra tali servizi nella banda e altri usi nelle bande adiacenti, fra cui i relais radio tattici, i collegamenti fissi coordinati e la telemetria aeronautica. Potrebbero essere necessarie ulteriori misure nazionali per garantire la coesistenza con gli usi nelle bande adiacenti, come i collegamenti fissi non coordinati.

Nb:Per visionare il file integrale cliccare sul link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_119_R_0006

 

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