Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/744 della Commissione dell'8 Maggio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre

2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l'articolo 52,

considerando quanto segue:

(1)Il 10 marzo 2015 i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, di avere fondati motivi di ritenere che le sigarette elettroniche e le ricariche contenenti nicotina, seppure conformi alle prescrizioni di tale regolamento, comportino un grave rischio per la salute umana per ragioni inerenti all'etichettatura e all'imballaggio. Il 24 novembre 2014 i Paesi Bassi hanno adottato un provvedimento provvisorio in materia di regolamenti temporanei per quanto riguarda le sigarette elettroniche. Tale provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno dei Paesi Bassi il 28 novembre 2014 («il decreto») (2). I Paesi Bassi hanno informato gli altri Stati membri e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche del decreto in data 12 marzo 2015.

(2)L'articolo 4, paragrafo 1, del decreto stabilisce che le sigarette elettroniche contenenti nicotina e i relativi contenitori contenenti liquido di ricarica devono essere a prova di bambino e l'articolo 4, paragrafo 2 dispone che i contenitori contenenti liquido di ricarica devono essere forniti di una chiusura di sicurezza per i bambini, anche se il regolamento (CE) n. 1272/2008 non lo richiede. In tale contesto è opportuno rilevare che, ai fini del regolamento (CE) n. 1272/2008, le sigarette elettroniche possono essere considerate una miscela in un contenitore. Applicando sia alle sigarette elettroniche che ai contenitori di liquido di ricarica la prescrizione relativa alla chiusura di sicurezza per i bambini indipendentemente dal limite di concentrazione di nicotina nella miscela, il decreto impone requisiti supplementari che vanno al di là delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008. L'articolo 7, paragrafo 2, del decreto prevede che, sebbene la raccomandazione di tenere un prodotto al di fuori della portata dei bambini non sia obbligatoria ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, sull'imballaggio e sull'eventuale imballaggio esterno deve figurare tale raccomandazione. Pertanto il decreto va al di là degli obblighi di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Per tali ragioni, i requisiti supplementari fissati dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 7, paragrafo 2, del decreto sono potenzialmente in grado di ostacolare l'immissione sul mercato dei Paesi Bassi di prodotti conformi alle norme applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(3)I Paesi Bassi hanno addotto motivazioni fondate in base alle quali ritengono che le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina rappresentino un grave rischio per la salute umana. Nella prima metà del 2013 sono stati registrati solo 2 casi di avvelenamento, ma il numero è aumentato nella seconda metà dell'anno, portando il totale a 33 casi segnalati per il 2013 e a 43 per il 2014. Nel 2013, in 27 casi le miscele sono state ingerite per via orale, fra l'altro da 8 bambini di età compresa tra 0 e 4 anni. Le misure del decreto relative a etichettatura e imballaggio sono tali da poter impedire l'accesso dei bambini a tali miscele e di conseguenza sono atte a ridurre i rischi per la salute dei bambini.

(4)Le disposizioni del decreto rispecchiano quelle dell'articolo 20 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2016.

(5)Il decreto è una misura temporanea che può restare in applicazione fino a quando diventeranno applicabili le misure adottate dai Paesi Bassi per recepire la direttiva 2014/40/UE nel diritto nazionale dei Paesi Bassi. Le misure dovrebbero pertanto essere autorizzate fino al 19 maggio 2016.

(6)Affinché la Commissione possa rispettare il termine di 60 giorni per prendere la decisione di cui all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(7)Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La misura provvisoria di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 7, paragrafo 2, del decreto del 24 novembre 2014 recante regolamenti temporanei per quanto riguarda le sigarette elettroniche, notificata dai Paesi Bassi alla Commissione il 10 marzo 2015, è autorizzata fino al 19 maggio 2016.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,l'8 Maggio 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_118_R_0004

 

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