Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/725 della Commissione del 5 Maggio 2015 che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/360.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)L'aiuto all'ammasso privato concesso a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/360 della Commissione (2) ha avuto effetti positivi sul mercato delle carni suine, che dovrebbero tradursi in un'ulteriore stabilizzazione dei prezzi.

(2)Occorre quindi mettere fine alla concessione di aiuti all'ammasso privato per le carni suine ed è necessario stabilire un termine ultimo per la presentazione delle domande.

(3)Per motivi di certezza del diritto, il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/360 dovrebbe essere abrogato.

(4)Onde evitare speculazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)Il comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/360 è fissato all'8 maggio 2015.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/360 è abrogato con effetto a decorrere dall'8 maggio 2015.

Esso continua tuttavia ad applicarsi ai contratti stipulati nel suo ambito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 5 Maggio 2015

Per la Commissione,

a nome del Presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_115_R_0007

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