Decisione (UE) 2015/727 della Banca Centrale europea del 10 Aprile 2015 sull'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per il primo periodo di contribuzione e per l'anno 2015 (BCE/2015/17).

Il Consiglio Direttivo della Banca centrale europea,

Visto il Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea del 22 ottobre 2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (1), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 16, paragrafo 1,

Considerando quanto segue:

(1)La Banca centrale europea (BCE) deve determinare l'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza da richiedere mediante l'emissione di avvisi di contribuzione per ciascuna categoria di soggetti e di gruppi vigilati, e deve pubblicare tale informazione sul proprio sito Internet entro il 30 aprile del periodo di contribuzione di riferimento.

(2)L'avviso per il primo periodo di contribuzione, ossia quello relativo ai mesi di novembre e dicembre del 2014, deve essere emesso insieme all'avviso per il periodo di contribuzione relativo all'anno 2015. L'importo totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza richiesti per l'anno 2015 dovrebbe pertanto rispecchiare le spese sostenute dalla BCE in relazione ai propri compiti in materia di vigilanza a partire dal novembre del 2014.

(3)Tali spese sono principalmente costituite da costi direttamente collegati ai compiti della BCE in materia di vigilanza, ad esempio la vigilanza dei soggetti significativi, la supervisione sulla vigilanza dei soggetti meno significativi e lo svolgimento delle funzioni orizzontali e dei servizi specialistici. Esse comprendono altresì i costi indirettamente collegati ai compiti della BCE in materia di vigilanza, ad esempio i servizi forniti dalle funzioni di supporto della BCE, compresi gli stabili, la gestione delle risorse umane e i servizi informatici.

(4)Al fine di calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto in relazione a ciascun soggetto o gruppo vigilato, i costi totali sono suddivisi in due parti: soggetti e gruppi significativi, da un lato, e soggetti e gruppi meno significativi, dall'altro. I costi sono stati suddivisi sulla base delle spese imputate alle funzioni di riferimento che conducono la vigilanza diretta sui soggetti vigilati significativi e quella indiretta sui soggetti vigilati meno significativi.

(5)Le spese relative ai compiti di vigilanza bancaria sostenute dalla BCE nel primo periodo di contribuzione e recuperabili attraverso i contributi per le attività di vigilanza sono state incluse nel bilancio annuale della BCE relativo all'anno 2014 (2).

(6)La stima delle spese annuali relative al periodo di contribuzione per l'anno 2015 è ricavata dal bilancio preventivo della BCE approvato, tenendo conto degli sviluppi della spesa annuale stimata a carico della BCE che erano noti al momento in cui la presente Decisione è stata elaborata,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (3) e nel Regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41).

Articolo 2

Importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per il primo periodo di contribuzione e per l'anno 2015

1.L'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per il primo periodo di contribuzione e per l'anno 2015 è pari a EUR 325 986 085, corrispondente ai costi effettivi sostenuti dalla BCE per i mesi di novembre e dicembre 2014 e ad una stima dei costi annuali della BCE per il 2015, come riportati nell'allegato I alla presente decisione.

2.Ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati corrisponde l'importo complessivo di contributi annuali per le attività di vigilanza che è indicato nell'allegato II alla presente decisione.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 29 aprile 2015.

Fatto a Francoforte sul Meno,il 10 Aprile 2015.

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_115_R_0009

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