Il Consiglio direttivo della Banca Centrale europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), in particolare l'articolo 12,3,
considerando quanto segue:
(1)È opportuno adattare le norme relative al processo decisionale tramite procedura scritta del Consiglio direttivo, come ulteriormente definito negli articoli 13 octies, 13 nonies e 13 decies del regolamento interno della Banca centrale europea, per soddisfare le specifiche esigenze della procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (1).
(2)Per quanto riguarda la procedura scritta nell'ambito degli articoli da 13 octies a 13 decies del regolamento interno della Banca centrale europea, e salvi gli specifici termini stabiliti in tali disposizioni, è opportuno fissare un massimo di cinque giorni lavorativi per la valutazione da parte di ciascun membro del Consiglio direttivo, al fine di consentire ai membri del Consiglio direttivo stesso, in conformità all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013, di raggiungere un accordo su un'eventuale obiezione ad un progetto di decisione, ivi compresa la motivazione scritta di tale obiezione, in un arco di tempo non superiore a dieci giorni lavorativi.
(3)L'articolo 10.2 dello statuto del SEBC impone ai membri del Consiglio direttivo di esercitare personalmente il proprio diritto di voto. Tale previsione è un importante elemento dell'indipendenza dei membri del Consiglio direttivo, poiché essi sono membri di diritto e non possono essere sostituiti nell'esercizio del voto da un'altra persona, salvo il caso in cui un membro sia impossibilitato a partecipare alle riunioni per un periodo prolungato ai sensi dell'articolo 10.2 dello statuto del SEBC. Un voto o un commento sul merito da parte di un membro del Consiglio direttivo, che è successivamente trasmesso in via elettronica come parte del processo decisionale tramite procedura scritta del Consiglio stesso, non deve necessariamente recare la firma autografa di tale membro del Consiglio direttivo. Ciò è in linea con i requisiti stabiliti dall'articolo 10.2 dello Statuto del SEBC.
(4)Nei casi in cui non sia praticabile l'espressione in via elettronica del voto o di commenti da parte di un membro del Consiglio direttivo, tale membro può espressamente autorizzare un'altra persona a firmare il voto o i commenti sul merito. Tale firma da parte della persona autorizzata costituisce una mera conferma del fatto che quello espresso è il voto o il commento del relativo membro del Consiglio direttivo in persona.
(5)La decisione BCE/2004/2 (2) dovrebbe essere modificata al fine di tenere conto di tali sviluppi,
Ha adottatola seguente decisione:
Articolo 1
Modifica del regolamento interno della Banca centrale europea
La decisione BCE/2004/2 è modificata come segue:
1.L'articolo 4.7 è sostituito dal seguente:
«Salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4.8, le decisioni possono inoltre essere prese mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno tre membri del Consiglio direttivo. La procedura scritta richiede: i) di norma non meno di cinque giorni lavorativi per la valutazione da parte di ciascun membro del Consiglio direttivo; ii) l'approvazione personale espressa o tacita di ciascun membro del Consiglio direttivo (o del suo sostituto, conformemente all'articolo 4.4); e iii) la registrazione di ogni decisione nei verbali della successiva riunione del Consiglio direttivo. Le decisioni che devono essere prese mediante procedura scritta sono approvate dai membri del Consiglio direttivo aventi diritto di voto al momento dell'approvazione.»
2.I seguenti paragrafi sono aggiunti all'articolo 4:
«4.8.Nell'ambito degli articoli da 13 octies a 13 decies, le decisioni possono inoltre essere prese mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno cinque membri del Consiglio direttivo. Una procedura scritta richiede un massimo di cinque giorni lavorativi, o due giorni lavorativi nel caso dell'articolo 13 nonies, per la valutazione da parte di ciascun membro del Consiglio direttivo.
4.9.Per ciascuna procedura scritta, un membro del Consiglio direttivo (o il suo sostituto, conformemente all'articolo 4.4) può autorizzare in forma espressa un'altra persona a firmare il voto o il commento di merito, come personalmente approvato dal membro stesso.»
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Francoforte sul Meno,
il 12 Febbraio 2015
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_114_R_0005