La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)La decisione n. 1082/2013/UE stabilisce meccanismi e strutture per coordinare le risposte alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, tra cui una pianificazione della preparazione e della risposta.
(2)In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 1082/2013/UE, gli Stati membri e la Commissione si consultano con il comitato per la sicurezza sanitaria (HSC) in merito alla pianificazione della preparazione e della risposta, con l'intenzione di condividere le migliori prassi ed esperienze, promuovendo l'interoperabilità della pianificazione nazionale della preparazione, analizzando la dimensione intersettoriale a livello di Unione, e da ultimo sostenendo l'attuazione di requisiti relativi alle capacità fondamentali di sorveglianza e di risposta di cui al regolamento sanitario internazionale (2005) (RSI).
(3)L'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 1082/2013/UE fornisce le informazioni sulla pianificazione della preparazione e della risposta a livello nazionale e dispone che gli Stati membri forniscano tali informazioni alla Commissione entro il 7 novembre 2014 e successivamente ogni tre anni.
(4)In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1082/2013/UE gli Stati membri informano la Commissione in merito a sostanziali revisioni della loro pianificazione nazionale della preparazione e della risposta.
(5)In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione n. 1082/2013/UE la Commissione analizza le informazioni ricevute dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e prepara una relazione di sintesi o tematica sui progressi compiuti. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione avvia tempestivamente la discussione in sede di CSS e, all'occorrenza, in base alla relazione in questione.
(6)In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 6, della decisione n. 1082/2013/UE la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, modelli che gli Stati membri devono usare per fornire informazioni in merito alla propria pianificazione della preparazione e della risposta, come stabilito dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, al fine di garantirne la pertinenza rispetto agli obiettivi definiti all'articolo 4, paragrafo 1, nonché la comparabilità.
(7)Per evitare di duplicare la rendicontazione nelle relazioni andrebbero utilizzate le informazioni già fornite dagli Stati membri all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in merito all'attuazione delle capacità fondamentali per la pianificazione della preparazione e della risposta, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 1082/2013/UE.
(8)Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato della presente decisione stabilisce il modello che gli Stati membri devono usare per fornire informazioni in merito alla loro pianificazione della preparazione e della risposta in relazione alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 1082/2013/UE.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 Luglio 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_223_R_0007