Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 14 ottobre 2004 la Comunità europea ha approvato la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») con decisione 2006/507/CE del Consiglio (1).
(2)L'Unione, in quanto parte della convenzione, può presentare proposte di modifica degli allegati della stessa. L'allegato A della convenzione enumera gli inquinanti organici persistenti da eliminare.
(3)Secondo i dati scientifici e i rapporti di riesame disponibili e tenuto debitamente conto dei criteri di selezione indicati nell'allegato D della convenzione, l'acido perfluoroottanoico (PFOA), i relativi sali e le sostanze ad esso connesse che possono essere degradate in PFOA in determinate condizioni ambientali («PFOA e i suoi composti») presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti.
(4)A norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e di un fascicolo preparato in conformità dell'allegato XV di tale regolamento, il PFOA e il suo sale di ammonio (APFO) sono stati inclusi nell'elenco delle sostanze candidate estremamente problematiche poiché riconosciuti conformi ai criteri di cui all'articolo 57, lettera c), del medesimo regolamento in quanto tossici per la riproduzione, di categoria 1B, e, in particolare, ai criteri di cui all'articolo 57, lettera d), del medesimo regolamento in quanto sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche.
(5)A norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il PFOA e i suoi composti sono attualmente oggetto di un altro fascicolo preparato in conformità dell'allegato XV di tale regolamento presentato all'Agenzia europea delle sostanze chimiche, inteso a limitare la fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso del PFOA e dei suoi composti, in quanto tali o come componenti di altre sostanze o in quanto componenti di miscele o prodotti.
(6)Il PFOA e i suoi composti sono sostanze caratterizzate da usi dispersivi a livello mondiale e sono rilevabili in una pluralità di ambienti. Dato che il PFOA può essere propagato nell'ambiente per lunghe distanze, i provvedimenti adottati a livello dell'Unione non sono sufficienti a garantire un grado elevato di tutela dell'ambiente e della salute umana ed è pertanto necessaria un'azione internazionale su più ampia scala.
(7)Di conseguenza, l'Unione dovrebbe presentare al segretariato della convenzione una proposta d'inclusione del PFOA e dei suoi composti nell'allegato A della convenzione. Tale proposta e la posizione dell'Unione per le condizioni di inclusione del PFOA e dei suoi composti nell'allegato A della convenzione dovrebbero tener conto di tutte le informazioni pertinenti raccolte nel corso della procedura di restrizione in corso di cui agli articoli da 68 a 73 del regolamento (CE) n. 1907/2006,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
1.L'Unione presenta una proposta d'inclusione dell'acido perfluoroottanoico e dei suoi composti nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.
2.La Commissione comunica la proposta a nome dell'Unione al segretariato della convenzione corredandola di tutte le informazioni richieste a norma dell'allegato D della convenzione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo,il 20 Aprile 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
J.DŪKLAVS
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_104_R_0008