La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
vista la decisione con la quale la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, riguardo all'aiuto C 31/07 (ex NN 17/07) (2),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
1.Procedimento
(1)A seguito di un reclamo e di una successiva estesa corrispondenza tra la Commissione e l'autore del reclamo e tra la Commissione e le autorità irlandesi, il 18 luglio 2007 la Commissione ha comunicato all'Irlanda la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato in relazione al presunto aiuto di Stato illegale concesso dal governo irlandese alle società di autobus Bus Éireann (nota anche come «Irish Bus») (3) e Dublin Bus (nota anche come «Bus Átha Cliath») appartenenti al Córas Iompair Éireann (Ufficio dei trasporti irlandese «CIÉ») sotto forma di sovvenzioni a titolo del programma di sviluppo nazionale e di sovvenzioni di funzionamento su base annua (la «decisione di avvio del procedimento»).
(2)Il 31 ottobre 2007 le autorità irlandesi hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento.
(3)La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto in oggetto.
(4)La Commissione ha ricevuto osservazioni da 12 parti interessate e le ha trasmesse all'Irlanda, offrendo l'opportunità di commentarle, e ha ricevuto i relativi commenti con lettera del 26 febbraio 2008.
(5)Con lettera del 24 aprile 2008, le autorità irlandesi hanno presentato alla Commissione una copia della legge del 2008 sull'autorità dei trasporti di Dublino, pubblicata da poco.
(6)Con messaggio di posta elettronica del 12 febbraio 2009, le autorità irlandesi hanno trasmesso alla Commissione una copia della Cost and Efficiency Review of Dublin Bus and Bus Éireann (Verifica dei costi e dell'efficienza di Dublin Bus e Bus Éireann).
(7)Il 25 marzo 2009 si è svolta una videoconferenza su richiesta delle autorità irlandesi, seguita dall'invio di informazioni supplementari da parte delle autorità irlandesi, come richiesto dalla Commissione, con lettera datata 30 aprile 2009.
(8)Con lettera del 19 gennaio 2010, le autorità irlandesi hanno presentato alla Commissione una copia del contratto di servizio pubblico stipulato tra l'autorità nazionale dei trasporti e Dublin Bus il 1o dicembre 2009.
(9)Con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) il 3 dicembre 2009, la Commissione ha richiesto alle autorità irlandesi e alle parti interessate, con lettere e messaggi di posta elettronica in data 30 marzo 2010, di presentare osservazioni in merito alla compatibilità delle misure in questione con il nuovo regolamento. Con lettera del 25 maggio 2010, la Commissione ha ricevuto le osservazioni delle autorità irlandesi. Alla Commissione sono pervenute anche le osservazioni di tre delle parti interessate.
(10)Il 14 febbraio 2011 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari all'Irlanda, che le autorità irlandesi hanno provveduto a fornire con lettera del 15 aprile 2011.
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Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_104_R_0010