Decisione (PESC) 2015/620 del Consiglio del 20 Aprile 2015 che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC (1).

(2)Il 29 gennaio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2198 (2015) concernente la Repubblica democratica del Congo (RDC). Tale risoluzione dispone una serie di modifiche ai criteri di designazione per quanto riguarda le restrizioni di viaggio e il congelamento dei fondi, imposti dalla risoluzione 1807 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)Il 5 febbraio 2015 il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa alla Repubblica democratica del Congo ha pubblicato un elenco aggiornato di persone ed entità soggette a misure restrittive.

(4)È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare tali modifiche,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

1)All'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e di materiale connesso o alla fornitura di assistenza tecnica, al finanziamento, ai servizi di intermediazione e ad altri servizi pertinenti agli armamenti e al materiale connesso destinati esclusivamente al sostegno della missione di stabilizzazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) o ad uso di quest'ultima»;

2)l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Le misure restrittive previste all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle persone ed entità designate dal comitato delle sanzioni per il coinvolgimento o la prestazione di assistenza ad atti che pregiudicano la pace, la stabilità o la sicurezza nella RDC. Tali atti comprendono:

a)La violazione dell'embargo sulle armi e le misure connesse di cui all'articolo 1;

b)Il fatto di essere capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nell'RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi;

c)Il fatto di essere capi politici e militari delle milizie congolesi, compresi quelli che ricevono sostegno dall'estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento;

d)Il reclutamento o l'impiego di bambini nei conflitti armati nella RDC in violazione del diritto internazionale applicabile;

e)Il fatto di essere implicati nella pianificazione, direzione o partecipazione a atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, stupro e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali;

f)L'impedimento dell'accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nell'RDC;

g)Il sostegno a persone o entità, compresi gruppi armati, implicati in attività di destabilizzazione nell'RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali, compresi oro, fauna selvatica e suoi prodotti;

h)L'azione per conto o sotto la direzione di una persona o entità designata, o che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata;

i)La pianificazione, la direzione, il sostegno o la partecipazione ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o il personale dell'ONU;

j)La fornitura di assistenza finanziaria, materiale o tecnica o beni o servizi a una persona o entità designata.

L'elenco delle persone ed entità interessate figura nell'allegato.»

Articolo 2

L'allegato della decisione 2010/788/PESC è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo,il 20 Aprile 2015

Per il Consiglio

Il Presidente

F.MOGHERINI

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_102_R_0009

 

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