Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/604 della Commissione del 16 Aprile 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, e l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 7, lettera e), e l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2004/68/CE stabilisce, tra l'altro, condizioni di polizia sanitaria particolari per l'importazione e il transito nell'Unione di ungulati vivi che si basano sulle norme definite dalla legislazione dell'Unione per quanto riguarda le malattie alle quali tali animali sono sensibili.

(2)La direttiva 2004/68/CE dispone inoltre che possono essere stabilite condizioni particolari per un paese terzo, qualora l'Unione sia in grado di riconoscere ufficialmente l'equivalenza delle garanzie sanitarie ufficiali fornite dal paese terzo interessato.

(3)Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3) stabilisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi, comprese le partite di bovini domestici. L'allegato I di detto regolamento fissa un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione, nonché le condizioni specifiche per le partite provenienti da taluni paesi terzi.

(4)L'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 contiene inoltre un modello di certificato veterinario per i bovini domestici (compresi le specie Bubalus e Bison e i loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione (BOV-X) e un modello di certificato veterinario per i bovini domestici (comprese le specie Bubalus e Bison e i loro incroci) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione (BOV-Y), comprendenti garanzie per la tubercolosi bovina.

(5)La direttiva 64/432/CEE del Consiglio (4) definisce le norme in materia di scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e prevede programmi di controllo e di eradicazione per talune malattie che colpiscono tali animali, inclusa la tubercolosi. La Nuova Zelanda ha chiesto che il suo programma di lotta contro la tubercolosi bovina sia riconosciuto come equivalente ai programmi di controllo e di eradicazione per la tubercolosi bovina attuati dagli Stati membri in conformità alle condizioni di cui all'allegato A, punto I, della direttiva 64/432/CEE. Le informazioni fornite dalla Nuova Zelanda sul proprio programma di lotta contro la tubercolosi bovina dimostrano che lo status relativo alla tubercolosi bovina di un allevamento bovino classificato come «C2» in base alla strategia nazionale di gestione delle epidemie (National Pest Management Strategy) della Nuova Zelanda per la tubercolosi bovina, è equivalente allo status relativo alla tubercolosi bovina di un allevamento bovino riconosciuto in uno Stato membro come «allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi», in conformità alle condizioni stabilite nell'allegato A, punto I, della direttiva 64/432/CEE.

(6)È pertanto opportuno modificare l'elenco e le condizioni specifiche stabilite nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, nonché i modelli di certificati veterinari BOV-X e BOV-Y figuranti nella parte 2 di tale allegato, al fine di rispecchiare le condizioni particolari in base alle quali l'Unione riconosce l'equivalenza della classificazione «C2» degli allevamenti bovini secondo il programma di lotta contro la tubercolosi bovina attuato in Nuova Zelanda alle condizioni stabilite nell'allegato A, parte I, della direttiva 64/432/CEE, in base alle quali un allevamento bovino di uno Stato membro è riconosciuto come «ufficialmente indenne da tubercolosi».

(7)Il regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce tra l'altro le condizioni per l'importazione nell'Unione di partite di carni fresche di bovini domestici. A tal fine, esso fissa nell'allegato II un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione, nonché i modelli di certificati veterinari che devono accompagnare tali partite, tenendo conto delle condizioni specifiche o delle garanzie supplementari richieste.

(8)Il 19 settembre 2011 il Paraguay ha notificato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la presenza di un focolaio di afta epizootica (5). A seguito di tale notifica il regolamento (UE) n. 206/2010, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2011 (6), ha sospeso le importazioni nell'Unione di carni fresche di bovini domestici da tale paese terzo.

(9)L'ultimo focolaio di afta epizootica in Paraguay si è verificato nel gennaio 2012. Dal novembre 2013 l'OIE ha riconosciuto il Paraguay come un paese con due zone indenni da afta epizootica che coprono l'intero territorio del Paraguay, in cui è praticata la vaccinazione (7).

(10)Nell'aprile 2014 la Commissione ha effettuato un audit per verificare l'efficacia delle misure adottate e dei controlli ufficiali nel fornire garanzie di polizia sanitaria riguardo all'afta epizootica (8). L'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ha concluso che il sistema di controlli di polizia sanitaria del Paraguay offriva garanzie soddisfacenti per quanto riguarda l'afta epizootica, conformi o equivalenti alle condizioni dell'Unione per l'introduzione di carni fresche disossate e frollate di bovini domestici. Tuttavia, è stato chiesto al Paraguay di fornire elementi di prova dell'assenza del virus dell'afta epizootica sul suo territorio e dell'efficacia del suo programma di vaccinazione.

(11)Nel corso del secondo semestre 2014 il Paraguay ha effettuato indagini sierologiche basate sugli orientamenti di cui al capitolo 8.7. del Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, edizione 2014 (9). In seguito ad una valutazione dei risultati la Commissione ha concluso che esistevano prove sufficienti per comprovare l'assenza del virus dell'afta epizootica in Paraguay e si è detta soddisfatta dell'efficacia del programma di vaccinazione. Il Paraguay offre quindi garanzie sufficienti in materia di sanità animale ed ha chiesto l'autorizzazione per esportare nell'Unione carni fresche disossate e frollate di bovini domestici.

(12)Nell'elenco riportato nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figura anche Israele. A fini di trasparenza del mercato e in conformità al diritto internazionale, è opportuno chiarire che nel caso di Israele la copertura territoriale dei certificati veterinari è limitata al territorio dello Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, cioè le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(13)È pertanto opportuno modificare l'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per autorizzare le importazioni nell'Unione di carni fresche di bovini domestici dal Paraguay e per modificare la voce relativa a Israele.

(14)Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.

(15)Al fine di evitare perturbazioni nelle importazioni nell'Unione di partite di bovini domestici, è opportuno autorizzare, per un periodo transitorio e a determinate condizioni, l'utilizzo dei certificati veterinari rilasciati in conformità al regolamento (UE) n. 206/2010, nella loro versione precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento.

(16)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio fino al 30 giugno 2015 possono continuare a essere introdotte nell'Unione partite di animali vivi accompagnate dai certificati veterinari appropriati rilasciati entro il 1o giugno 2015 in conformità ai modelli di certificati veterinari «BOV-X» e «BOV-Y» di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010, nella loro versione precedente l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 16 Aprile 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_100_R_0004

 

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