La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 6, e l'articolo 114,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 (2) della Commissione stabilisce i termini entro i quali gli Stati membri sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di spesa dei programmi di sviluppo rurale approvati, con i corrispondenti periodi di spesa.
(2)Gli Stati membri devono dichiarare alla Commissione tutte le spese versate sotto la propria responsabilità ai beneficiari prima dell'approvazione di un programma di sviluppo rurale nella prima dichiarazione di spesa successiva all'approvazione. La stessa regola si applica, mutatis mutandis, in caso di modifica del programma di sviluppo rurale.
(3)Ai fini contabili, è necessario chiarire che la dichiarazione relativa alle spese versate dagli organismi pagatori prima dell'approvazione di un programma di sviluppo rurale, o prima della modifica di un programma di sviluppo rurale, dovrebbe corrispondere ai periodi interi specificati nell'articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. Inoltre, tutte le spese versate dagli organismi pagatori nel periodo durante il quale è approvato il programma di sviluppo rurale o una modifica ad esso, dovrebbero essere dichiarate entro il termine fissato nel medesimo articolo per il periodo corrispondente.
(4)Occorre inoltre precisare che la norma fissata nell'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 non si applica ai piani di finanziamento adattati di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
(5)A norma dell'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, le informazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 1306/2013 includono una descrizione delle misure finanziate dai fondi, elencate nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. I regimi di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (3) dovrebbero essere aggiunti nell'allegato XIII in quanto le disposizioni del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) si applicano solo dal 1o gennaio 2015.
(6)L'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 prevede una deroga all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione (5) per quanto riguarda il periodo in cui le informazioni indicate in detto articolo restano disponibili sul sito Internet. Occorre modificare tale disposizione per poterla applicare ai pagamenti effettuati negli esercizi finanziari 2012 e 2013. Per assicurare la continuità della pubblicazione è necessario che le informazioni restino disponibili sul sito Internet fino al 31 maggio 2015 o fino a quando siano pubblicate le informazioni relative ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario 2014 conformemente all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.
(7)Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è così modificato:
1)All'articolo 22, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, tutte le spese versate dagli organismi pagatori ai beneficiari in conformità dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 fino alla fine dell'ultimo periodo, come specificato al primo comma, prima dell'approvazione di un programma di sviluppo rurale di cui
all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono sostenute sotto la responsabilità degli Stati membri e devono essere dichiarate alla Commissione nella prima dichiarazione di spesa successiva all'approvazione del programma. La stessa regola si applica, mutatis mutandis, in caso di modifica del programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad eccezione degli adattamenti del piano di finanziamento di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento.»;
2)All'articolo 63, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, il regolamento (CE) n. 259/2008 continua ad applicarsi ai pagamenti effettuati per gli esercizi finanziari 2012 e 2013. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, le informazioni di cui a tale articolo restano disponibili sul sito Internet fino al 31 maggio 2015 o fino a quando siano pubblicate le informazioni riguardanti i pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario 2014 conformemente all'articolo 59, paragrafo 2, del presente regolamento.»;
3)Nell'allegato XIII è aggiunto il seguente punto 9:
«9.I regimi di sostegno di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 Aprile 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_097_R_0004